Notifica appello tributario riattivabile solo per caso fortuito o forza maggiore (Cass. civ. Sez. V n. 16703 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto di appello nel processo tributario, la riattivazione del procedimento notificatorio dopo l’insuccesso del primo tentativo è consentita soltanto quando ricorra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Il mutamento di indirizzo dello studio del difensore domiciliatario, agevolmente accertabile mediante la consultazione telematica dell’albo degli avvocati, è circostanza imputabile al notificante, al quale spetta esperire le ricerche necessarie per individuare il nuovo luogo di notificazione. Ne consegue che la notifica tentata con esito negativo presso il precedente recapito va considerata inesistente e non è sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, dopo un primo tentativo di notifica dell’atto di appello non andato a buon fine, ha riattivato il procedimento notificatorio perfezionandolo oltre il termine lungo di impugnazione. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 99/2021, ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività, assumendo che la documentazione prodotta dall’Ufficio confermasse il ritardo.
L’Agenzia ha impugnato la decisione in cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 156 e 291 c.p.c., e sostenendo che l’insuccesso del primo tentativo non fosse a essa imputabile per l’omessa comunicazione della variazione di indirizzo da parte del difensore. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato direttamente gli atti richiamati, essendo il vizio di natura processuale, e ha accertato che il primo tentativo di notifica fu esperito entro il termine semestrale. Tuttavia, la notificazione fu eseguita presso l’indirizzo dello studio del difensore risultante dagli atti di primo grado e non andò a buon fine.
Il Collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 14594/2016, secondo cui il procedimento notificatorio continua a ritenersi iniziato a condizione che l’istante si sia attivato senza necessità di autorizzazione del giudice e in un termine pari alla metà del tempo indicato per ciascun atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c.
Su queste basi, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la parte abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, questi non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo, spettando al notificante esperire apposite ricerche (Cass. n. 10985/2024, Cass. n. 10565/2022, Cass. n. 7320/2021, Cass. n. 28712/2017).
La notifica tentata con esito negativo presso il precedente recapito è stata qualificata come inesistente, non sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., poiché l’agevole possibilità di accertare la nuova ubicazione dello studio induce a imputare il vizio al notificante (Cass. n. 17336/2019, Cass. n. 23760/2020, Cass. n. 9182/2023, Cass. n. 15473/2024).
La riattivazione è possibile solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. Un. n. 3818/2009). Non avendo l’Agenzia dimostrato che la variazione non fosse ancora annotata nell’albo, il motivo è stato ritenuto infondato: è esclusa sia la conservazione degli effetti, sia la sanatoria per costituzione in giudizio. La riproduzione fotografica dell’interrogazione telematica è stata giudicata priva di valenza probatoria.
Nota della Redazione
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