Plusvalenze da esproprio tassabili solo nelle zone A, B, C, D (Cass. civ. Sez. V n. 5918 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’art. 11, comma 5, legge n. 413 del 1991 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme ricevute per cessioni volontarie nell’ambito di procedimenti espropriativi solo quando i terreni siano destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. n. 1444 del 1968. La classificazione formale derivante dallo strumento urbanistico locale è irrilevante: ciò che conta è l’inserimento effettivo del suolo in una di tali zone, per previsione dello strumento generale di primo livello o per la sua collocazione di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello. Non è quindi sufficiente, per escludere l’imponibilità, che il PRG qualifichi l’area come agricola, né rileva che essa sia divenuta edificabile solo per effetto della variazione conseguente all’esproprio.
Il Fatto
Il contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, con cui l’Ufficio contestava una plusvalenza non dichiarata realizzata a seguito della cessione volontaria di un terreno, nell’ambito di un procedimento espropriativo avviato dal Comune per la costruzione di una caserma militare.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Crotone, che accoglieva il ricorso ritenendo non tassabili le plusvalenze in forza dell’art. 11, comma 5, legge n. 413 del 1991. La C.t.r. della Calabria confermava la pronuncia di primo grado. L’Ufficio proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della medesima norma.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività, sollevata dal contribuente. L’eccezione è infondata: dalla ricevuta di accettazione della notifica a mezzo pec risulta che il ricorso è stato ricevuto il 22/04/2021, mentre la sentenza della C.t.r. (non notificata) era stata depositata il 30/1/2020. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, trova applicazione il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., e non quello semestrale. Tenuto conto della sospensione straordinaria disposta per l’emergenza coronavirus dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e dall’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, il termine scadeva il 05/05/2021 e non era dunque ancora spirato alla data della notifica.
Nel merito il motivo è fondato. L’art. 11, comma 5, legge n. 413 del 1991 richiama l’art. 81, comma 1, lett. b), del TUIR nel testo all’epoca vigente e riconduce l’imposizione alle somme percepite per terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 15845 del 13/8/2004) secondo cui l’assoggettabilità a tassazione prescinde dalla classificazione risultante dal piano regolatore generale per le zone non comprese nella classificazione formale del decreto ministeriale. Le previsioni dello strumento urbanistico locale sono irrilevanti ai fini specifici, perché non considerate dalla normativa nazionale. Ciò che conta è la mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate, senza distinzione tra aree a vocazione edificatoria e terreni agricoli.
Ne consegue che occorre verificare se l’area sia inserita in una di tali zone per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per la sua collocazione di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (Cass. n. 9455 del 21/04/2006; Cass. n. 4617 del 03/03/2005). Non rileva, per escludere l’imponibilità, che l’area risulti dal PRG altrimenti destinata.
Nella specie la sentenza impugnata si è discostata da tali principi, avendo reputato sufficiente, ai fini dell’esclusione della tassazione, la circostanza che il terreno ricadesse in zona E3 (agricola) prima dell’esproprio e in zona F dopo la variazione volta alla realizzazione dell’insediamento militare. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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