Improcedibile giudizio di conto per agente contabile ex lege dopo sentenza 59/2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 256 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti la legittimazione passiva dell’agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto. Il componente del collegio sindacale di una società a partecipazione regionale non ha la disponibilità delle quote e non può, per conflitto di interesse, averla: non è quindi agente contabile. Una legge regionale che gli attribuisca tale qualità è incostituzionale per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 il giudizio di conto promosso contro il sindaco va dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva, restando impregiudicata la regolarità della gestione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale.

La relazione segnalava irregolarità nella sottoscrizione del conto giudiziale — la dicitura di conformità informatica apposta senza sottoscrizione digitale — e le medesime criticità nel decreto di parifica. Contestava, inoltre, l’assenza della qualità di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza, nessuno compariva per i convenuti né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto che il conto giudiziale dell’esercizio 2019 non risulta, di fatto, sottoscritto. È quindi accertata l’assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.

Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità, ossia l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come ribadito dalle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Sul terzo profilo, dagli accertamenti istruttori risulta provato che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La norma regionale qualificava agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e che non possono averla per conflitto di interesse, in quanto componenti di organi di controllo. Essa contrastava con i principi della legislazione statale, che individuano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, trattandosi di partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio.

La declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né di qualificarlo come agente contabile di fatto, non avendo egli il maneggio. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è dichiarato improcedibile. Poiché tale pronuncia non definisce la regolarità della gestione, i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2019; l’amministrazione regionale è tenuta a garantirne l’esatto adempimento ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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