Destituzione del poliziotto per atti osceni: irrilevanza dell’archiviazione penale (Cons. Stato n. 6525 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del dipendente della Polizia di Stato che, fuori servizio, ponga in essere atti osceni idonei a invadere la sfera privata di minori integra violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 782/1985 e, di conseguenza, dei doveri assunti con il giuramento, con debenza della sanzione della destituzione ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981. L’archiviazione del procedimento penale, motivata dall’irrilevanza penale della condotta, non esclude la rilevanza disciplinare del medesimo fatto, né impone all’Amministrazione un diverso metro di valutazione. La gravità della condotta è in re ipsa, per la natura degli atti compiuti e per la minore età delle parti offese, e la scelta della sanzione più grave, sorretta anche dalla recidiva, è espressione di discrezionalità amministrativa censurabile nei soli limiti del sindacato estrinseco.

Il Fatto

Un assistente della Polizia di Stato impugnava, davanti al TAR Lombardia, la delibera del Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura e il decreto del Capo della Polizia che ne disponevano la destituzione, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981. All’origine dei provvedimenti vi era un procedimento penale per atti osceni e molestie, conclusosi con decreto di archiviazione motivato non dall’estraneità dei fatti, ma dalla loro irrilevanza penale.

Il TAR respingeva il ricorso, giudicando adeguata la motivazione degli atti, provati i fatti e proporzionata la sanzione. L’assistente proponeva appello, lamentando la genericità delle norme contestate, il travisamento dei fatti, le lacune dell’istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla dedotta violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, osserva che la delibera e il decreto espongono in modo analitico i fatti, li ricostruiscono e li pongono in contrasto con i doveri d’ufficio, rendendo la loro rilevanza disciplinare praticamente in re ipsa. La censura è dunque manifestamente infondata.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra archiviazione penale e responsabilità disciplinare. Il Collegio afferma che il mancato raggiungimento della soglia di rilevanza penale non impedisce di qualificare la condotta come violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 782/1985, che impone al personale della Polizia di Stato un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e tutela del prestigio dell’Amministrazione, anche fuori servizio. Gli atti osceni compiuti con modalità tali da essere visti da due ragazze minorenni minano principi di tutela dei minori generalmente riconosciuti e si pongono in radicale contrasto con i doveri del servizio.

Sul piano dell’istruttoria, il Collegio dichiara inammissibile la documentazione prodotta in appello, finalizzata a introdurre una prova testimoniale in violazione dell’art. 63, comma 3, c.p.a. e dell’art. 257-bis c.p.c. L’appellante avrebbe potuto chiedere l’ammissione della prova in primo grado, ma non vi ha provveduto. Permangono il riconoscimento delle parti offese e la presenza dell’autovettura dell’appellante ripresa dalle telecamere nell’ora e nella strada indicate.

Sulla proporzionalità della destituzione, il Collegio ribadisce che la scelta della sanzione è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti del sindacato estrinseco. Nel caso concreto la censura non rivela palese irragionevolezza: la condotta è grave per la natura degli atti e la minore età delle parti offese, e la recidiva dell’appellante, già sospeso dal servizio per fatti analoghi, legittima la sanzione più afflittiva.

L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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