Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta per l’inadempimento del Ministero (TAR Pescara n. 54 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. qualora l’Amministrazione non abbia ottemperato al comando giudiziale nel termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. Il giudice amministrativo, nell’esercizio della propria giurisdizione di merito, può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è invece automatica, ma deve essere valutata in relazione al caso concreto e può essere esclusa tenuto conto dell’esiguità dell’importo dovuto.
Il Fatto
Una docente, in forza di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, della somma di €1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, per gli anni di servizio prestati. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., evidenziando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo ha rilevato la mancata ottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, accogliendo il ricorso. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di procedere al pagamento della somma di €1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento. Tale modalità operativa soddisfa l’esigenza di assicurare l’esecuzione del giudicato senza necessità di un nuovo ricorso alla giurisdizione amministrativa.
Il giudice ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, tenuto conto dell’esiguità dell’importo da corrispondere e del fatto che interessi o rivalutazione sono comunque dovuti. La valutazione è quindi rimessa alla discrezionalità del giudice dell’ottemperanza, che deve bilanciare l’effettività della tutela con le circostanze del caso concreto.
La soccombenza ha determinato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €400,00 e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, al fine di verificare possibili ipotesi di danno erariale derivanti dall’inadempimento dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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