Estorsione e maltrattamenti: motivi aspecifici e recidiva motivata (Cass. pen. Sez. II n. 27619 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre censure già valutate nel merito. L’attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, pur derivando dalle condotte violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore, lo stesso sia accompagnato da rilevanti conseguenze sulla libertà e sull’integrità fisica e morale della vittima. In tema di recidiva facoltativa, il dovere di specifica motivazione è adempiuto anche con argomentazione succinta, purché dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, ha parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce, confermando la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della madre e del fratello, in un arco temporale delimitato nel capo di imputazione.

Il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su tre fronti: la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., poiché le somme pretese gli sarebbero state dovute; la mancanza dell’elemento oggettivo dell’abitualità nei maltrattamenti; l’applicazione automatica della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Quanto alle censure sul giudizio di responsabilità, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha indicato, attraverso la valutazione di elementi di fatto non rivedibili in sede di legittimità, le prove della sussistenza dei reati.

Sul punto la Corte ricostruisce il quadro probatorio: le dichiarazioni dei congiunti hanno evidenziato come il ricorrente, con atteggiamenti reiterati e brevi periodi di remissione, avesse sottoposto madre e fratello a un clima insostenibile, con litigi, minacce e aggressioni fisiche causative di lesioni. Le dichiarazioni del padre non sono state ritenute significative, non essendo smentito in ricorso che il genitore non avesse contezza del clima familiare.

Quanto all’estorsione, le persone offese avevano concordemente ribadito che minacce e aggressioni erano finalizzate a ottenere denaro, somme alle quali il ricorrente non aveva alcun diritto. La Corte richiama il principio per cui integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi, con minacce, pretenda il versamento di una somma quando la coartazione è preordinata a procurare un ingiusto profitto (Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri).

Sull’attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte osserva che le somme estorte, valutate nella loro interezza in ragione del numero delle elargizioni nel tempo, non sono state ritenute di speciale tenuità. Il giudizio di merito non presenta vizi logico-giuridici e, data la natura plurioffensiva dell’estorsione, l’attenuante non è configurabile quando al modesto pregiudizio patrimoniale si accompagnino rilevanti conseguenze sulla libertà e sull’integrità morale della vittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018).

Infine, sulla recidiva, la Corte rileva l’aspecificità della censura: la Corte di appello ha sottolineato come i reati, rapportati ai numerosi precedenti penali, fossero indicativi di maggiore colpevolezza e ingravescente pericolosità sociale. Il dovere di specifica motivazione è adempiuto anche con argomentazione succinta, purché dia conto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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