Concorso nel furto aggravato e prova dell’allaccio abusivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 19695 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella ricostruzione di un fatto commesso da più persone non sempre è necessario precisare tutti i particolari e il ruolo specifico di ciascun agente, essendo sufficiente che il giudice indichi, con adeguata motivazione, gli elementi univoci che qualificano i singoli comportamenti come partecipazione criminosa. In tema di furto di energia elettrica, l’allacciamento abusivo alla rete esterna mediante cavi volanti costituisce mezzo fraudolento e integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., a prescindere dall’effettivo nocumento arrecato ad altri utenti. Il giudizio di comparazione fra circostanze è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Il Fatto

Tre imputati ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. La vicenda riguarda la sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete esterna. I ricorrenti propongono motivi sovrapponibili, successivamente reiterati con motivi aggiunti pervenuti in data 23 marzo 2026, insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Il primo motivo, volto a contestare la correttezza della motivazione sulla prova della responsabilità, viene respinto facendo riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ricorda che nella ricostruzione di un fatto commesso da più persone non è sempre necessario precisare tutti i particolari e il ruolo specifico di ciascuno degli agenti, essendo sufficiente che il giudice fornisca una motivazione adeguata basata su elementi sistematici e univoci. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità con motivazione esente da vizi.

Il secondo motivo, concernente l’omessa esclusione delle aggravanti, viene parimenti respinto. La Corte richiama il principio secondo cui l’allacciamento abusivo alla rete esterna dell’Enel mediante cavi volanti per sottrarre energia elettrica integra la aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Richiama inoltre la giurisprudenza per cui l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è configurabile in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete, anche in assenza di nocumento per altri utenti.

Il terzo motivo, che contesta il giudizio di equivalenza delle circostanze, viene giudicato non consentito in sede di legittimità. La Corte osserva che tale valutazione implica una discrezionalità tipica del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto la comparazione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, viene giudicata ragionata e incensurabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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