Permesso per lavoro non esclude il reato di permanenza irregolare (Cass. pen. Sez. I n. 32823 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di non luogo a procedere previste dall’art. 10-bis, comma 6, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono tipiche e tassative. Esse ricomprendono esclusivamente il permesso di soggiorno derivante dal riconoscimento della protezione internazionale e i permessi espressamente richiamati dalla norma: protezione speciale, protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile e minori stranieri. Il rilascio, nelle more del processo, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non integra alcuna di tali ipotesi e non estingue il reato di permanenza irregolare nel territorio dello Stato. L’individuazione delle tipologie rilevanti va ancorata alla stretta interpretazione letterale della disposizione, non potendosi travalicarne la lettera in nome di una lettura costituzionalmente orientata, pena la perdita della necessaria tassatività.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Lugo aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. n. 286/1998, condannandolo alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 9 e 10-bis del medesimo testo unico.

Secondo la tesi difensiva, all’atto della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo la Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno di altro tipo, non risultando disposta l’espulsione né alcun riferimento ai relativi presupposti. Il ricorrente aveva inoltre ottenuto, nelle more del processo, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, circostanza ritenuta idonea a escludere la punibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il proprio orientamento in materia. La norma dell’art. 10-bis, comma 6 individua espressamente come causa di non luogo a procedere soltanto alcune ben definite ipotesi di permesso di soggiorno: oltre a quello derivante dal riconoscimento della protezione internazionale, i permessi di cui all’art. 32, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del testo unico, nonché quello di cui all’art. 10 l. n. 47/2017.

Il Collegio ha richiamato Sez. I n. 38614 del 17/09/2024, che ha ancorato l’individuazione delle tipologie di permesso produttive degli effetti di cui all’art. 10-bis, comma 6 alla stretta interpretazione letterale della norma, non potendosi travalicarne la lettera in nome di una lettura costituzionalmente orientata, pena la perdita della necessaria tassatività della disposizione. Nello stesso senso è stata richiamata Sez. I n. 1614 del 7/11/2025, che ha aderito a tale insegnamento.

Passando al caso concreto, la Corte ha osservato che il Giudice di pace aveva accertato la sussistenza dei presupposti della fattispecie contestata e l’assenza delle ipotesi estintive richiamate dal comma 6. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ottenuto dall’imputato nelle more del processo è stato qualificato come ipotesi estranea a quelle declinate dalla norma.

Le censure difensive, facenti leva proprio su tale titolo di soggiorno, sono state quindi giudicate infondate, risultando le argomentazioni del giudice di merito scevre da vizi logici e giuridici e conformi all’orientamento richiamato. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con disposizione dell’oscuramento dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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