Patteggiamento e deducibilità dell’illegalità della pena in Cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 1325 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena. La deduzione di un vizio di motivazione in ordine alla confisca è indeducibile, ove la misura risulti oggetto dell’accordo tra le parti. Ai fini della deducibilità, l’illegalità della pena rileva solo quando la sanzione concordata non sia prevista dall’ordinamento giuridico, eccedendo per specie e quantità i limiti edittali, e non quando si assuma un preteso errore nel calcolo della continuazione che non incida su quei limiti.
Il Fatto
Il Tribunale di Pesaro, in accoglimento di una concorde richiesta delle parti, ha applicato all’imputato la pena complessiva di un anno, due mesi di reclusione ed euro tremila di multa, integralmente sostituita con 840 ore di lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., disponendo contestualmente la confisca del denaro in sequestro.
Avverso quella sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha censurato l’aumento di pena disposto a titolo di continuazione, sostenendo che la norma incriminatrice configuri un unico reato; con il secondo ha dedotto la radicale mancanza di motivazione in ordine alla tipologia di confisca adottata e alle ragioni dell’apprensione del denaro.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da una duplice premessa. Il primo motivo – con cui si deduce l’illegalità della pena applicata per l’aumento a titolo di continuazione tra reati che si assumono inesistenti – è stato ritenuto anzitutto indeducibile, perché proposto avverso una sentenza definita con il rito del patteggiamento, e altresì manifestamente infondato.
Sotto quest’ultimo profilo, la Corte ha precisato che, a prescindere dalla natura della norma incriminatrice, rileva da un lato l’oggettiva pluralità delle condotte tenute, che già impone l’applicazione della disciplina dell’art. 81 cod. pen., e dall’altro la legalità complessiva della pena concordata. Quest’ultima è l’unico profilo deducibile in materia sanzionatoria e va valutata alla stregua della conformità alla volontà delle parti e del rispetto dei limiti edittali.
La Corte ha quindi enunciato il criterio: può considerarsi illegale soltanto la pena non prevista dall’ordinamento e, dunque, eccedente per specie e quantità i limiti di legge. Nel caso concreto il limite massimo edittale del reato contestato – otto anni di reclusione ed euro diecimila di multa – non risultava superato, né l’eccesso era stato allegato dalla difesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha parimenti ritenuto indeducibile. L’imputato aveva concordato la pena con il Pubblico Ministero e tale scelta, ai sensi dell’art. 448 cod. proc. pen., circoscrive la ricorribilità per cassazione ai soli motivi dell’espressione della volontà, del difetto di correlazione, dell’erronea qualificazione giuridica e dell’illegalità della pena. La censura proposta riguardava invece un vizio motivazionale sulla confisca, che la Corte ha qualificato come oggetto dell’accordo, non specificamente contestato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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