Porto d’armi e conflittualità familiare: legittimo il diniego per inaffidabilità (TAR Lazio n. 2606 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del porto d’armi è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, fondato sulla valutazione di buona condotta e di affidabilità del richiedente richiesta dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Tale valutazione ha natura prognostica e cautelare e non presuppone un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio. A fondamento del diniego possono essere valorizzati, nella loro obiettività, fatti e situazioni personali privi di rilievo penale e non attinenti alla materia delle armi, purché idonei a far ragionevolmente dubitare della piena affidabilità dell’interessato. La conflittualità familiare costituisce evenienza tipica idonea a giustificare il provvedimento, poiché la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, rende inopportuno che i protagonisti abbiano la disponibilità di armi, anche quando l’abuso non si sia già verificato. L’apprezzamento amministrativo sfugge al sindacato di legittimità, salvo che per illogicità e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore delegato di una società di spedizioni, presentava istanza per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo. La Questura comunicava i motivi ostativi in ragione di una situazione di conflittualità con la ex coniuge e, valutate le osservazioni dell’interessato, respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, il superamento del termine di conclusione del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illegittimità della valutazione di inaffidabilità, fondata su fatti risalenti e privi di riscontro probatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei principi di settore, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 1141/2024): l’autorizzazione alla detenzione di armi è eccezionale, poiché prevalgono le esigenze di incolumità della collettività e la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. Il richiedente deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, sì da scongiurare dubbi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il relativo potere è connotato da ampi margini di discrezionalità (Cons. Stato, sez. III, n. 4887/2018).
La valutazione consiste in un giudizio prognostico sulla possibilità di abuso, condotto sulla condotta e sull’affidamento che il soggetto può dare. Gli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 attribuiscono rilievo essenziale al requisito della buona condotta, collegando all’apprezzamento del comportamento pregresso il giudizio sulla condotta futura. Il diniego può pertanto fondarsi su fatti di reato diversi, ma anche su vicende personali prive di rilevanza penale e non attinenti alle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità individuale (Cons. Stato, sez. VI, n. 2438/2006; n. 6463/2007; n. 4280/2010; TAR Umbria n. 201/2019).
Il Collegio sottolinea che non è richiesto un giudizio di pericolosità sociale, come sostenuto dal ricorrente, ma un più semplice giudizio prognostico che può basarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza (TAR Toscana, sez. II, n. 1167/2019). Nella fattispecie dell’art. 43, comma 2, l’Autorità di P.S. opera una valutazione discrezionale finalizzata a prevenire l’abuso da parte di soggetti non pienamente affidabili: anche un semplice sospetto può essere sufficiente, purché investa il complesso della condotta di vita e sia frutto di adeguata istruttoria e motivazione (TAR Lombardia, Brescia n. 532/2019; TAR Campania, Salerno n. 525/2019). La conflittualità familiare o di vicinato è caso tipico: la tensione nelle relazioni, unita alla contiguità dei rapporti, tende a esasperarsi nel tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti detengano armi (TAR Catania n. 2049/2022; TAR Toscana n. 247/2018; TAR Valle d’Aosta n. 3/2016). L’apprezzamento amministrativo resta insindacabile nel merito, salvo illogicità e travisamento.
Nel caso concreto, il provvedimento valorizza la persistente conflittualità con la ex coniuge, emergente dall’esposto acquisito agli atti, e le osservazioni del ricorrente non valgono a sminuirne la portata. La natura cautelare del diniego consente di anticipare la soglia di protezione al mero pericolo oggettivamente accertato (Cons. Stato, sez. III, n. 1815/2020; TAR Abruzzo n. 141/2021). Le censure procedimentali sono disattese: il diniego dà conto delle osservazioni, rispetto alle quali non sussiste onere di puntuale confutazione (Cons. Stato, sez. II, n. 3995/2023; sez. IV, n. 6815/2020), e il superamento del termine ordinatorio non esaurisce il potere dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. II, n. 507/2026 e n. 2016/2019). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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