Atti endoprocedimentali e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel rinnovo del porto d’armi (TAR Abruzzo n. 128 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, adottato nella fase istruttoria del procedimento di rinnovo del porto d’armi, non è impugnabile autonomamente. La sua eventuale lesività è assorbita dal provvedimento definitivo di diniego, adottato dall’autorità competente all’esito del procedimento. Il ricorso avverso l’atto endoprocedimentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché il diniego definitivo sia stato medio tempore emanato e autonomamente impugnato con separato gravame, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità da una pronuncia di annullamento del solo atto istruttorio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota del 10 novembre 2020 con cui la Questura di Pescara, nell’ambito del procedimento relativo alla sua istanza di rinnovo del porto d’armi per uso personale, aveva comunicato la non permanenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 43 R.D. 18.06.1931 n. 773, in ragione di tre condanne penali ivi richiamate. Avverso tale atto il ricorrente deduceva l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, l’insussistenza dei presupposti per la valutazione negativa e la carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente circoscritto il thema decidendum, rilevando la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato. La nota questorile, pur intervenuta nell’ambito del procedimento di rinnovo, era stata adottata nella fase istruttoria e indirizzata alla Prefettura di Pescara, quale contributo valutativo dell’Amministrazione procedente, senza alcuna autonoma efficacia lesiva nei confronti dell’istante.
Nelle more del giudizio era peraltro intervenuto il provvedimento definitivo di diniego del rinnovo, adottato dalla Prefettura di Pescara e impugnato dall’interessato con separato ricorso. Tale circostanza ha determinato il definitivo superamento dell’atto istruttorio, assorbito nella determinazione conclusiva del procedimento.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nessuna utilità concreta sarebbe derivata al ricorrente da un’eventuale pronuncia di annullamento dell’atto endoprocedimentale, ormai privo di effetti e sostituito dal diniego definitivo autonomamente impugnabile.
La pronuncia è stata adottata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, previo rilievo della questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, con espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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