Porto d’armi per difesa personale: il rinnovo richiede pericolo attuale e concreto (TAR Sicilia n. 2334 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S., il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale presuppone la sussistenza di un dimostrato bisogno, da ricavare da circostanze di fatto specifiche e attuali, non desumibili dalla sola professione svolta né dagli interessi patrimoniali del richiedente. L’Amministrazione esercita una valutazione tecnico-discrezionale che si rinnova ad ogni istanza, comparando l’interesse pubblico alla sicurezza e quello privato all’incolumità, con prevalenza del primo. Il precedente rilascio o i rinnovi già accordati non determinano alcun automatismo: l’Autorità può riesaminare integralmente la questione ed esprimere nuove valutazioni, purché sorrette da istruttoria adeguata e motivazione accurata. Il pericolo meramente ipotetico o probabilistico non giustifica la deroga al divieto generale di porto d’armi.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato penalista, titolare dal 2010 di licenza di porto d’armi corta per difesa personale, annualmente rinnovata, impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva negato l’ultimo rinnovo per insussistenza del dimostrato bisogno. Nel corso del procedimento aveva rappresentato episodi di minacce subite e il ritrovamento di un bossolo nella cassetta postale del proprio studio legale.
Deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando l’attestazione della Questura sul possesso dei requisiti soggettivi. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 42 T.U.L.P.S. ancora la licenza alla sussistenza di un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo, da valutare in termini tecnici e da ricavare da circostanze concrete e attuali. Non rilevano, di per sé, la professione esercitata, la consistenza degli interessi patrimoniali o la necessità di movimentare somme rilevanti (Cons. Stato n. 6565 del 2024, Cons. Stato n. 5049 del 2026, Cons. Stato n. 4556 del 2026).
Poiché la licenza ha durata annuale, il precedente rilascio non vincola l’Amministrazione, che può pervenire a opposte conclusioni su nuovi elementi o anche solo su un ripensamento discrezionale, purché su istruttoria adeguata e motivazione accurata (Cons. Stato n. 5073 del 2024).
Il Collegio respinge la censura di difetto di istruttoria: non è in contestazione l’affidabilità del ricorrente, ma l’esistenza di un pericolo concreto, specifico e attuale. Il richiamo alla nota della Questura è inconducente, poiché la stessa, quanto al requisito oggettivo, esclude la sussistenza di una concreta necessità di andare armato.
Il provvedimento è sorretto da congrua motivazione e riscontra analiticamente le difese svolte: i pericoli restano su un piano ipotetico e non differiscono da quelli propri della professione; le minacce sono risalenti o generiche; il bossolo non è riconducibile con certezza al ricorrente, non essendo indicato il destinatario dell’atto intimidatorio. Il secondo episodio, denunciato dopo l’adozione del decreto, non era valutabile dall’Autorità emanante.
Il Collegio ricorda che il monopolio dell’uso della forza spetta allo Stato e che il porto d’armi costituisce eccezione alla regola generale del divieto. L’onere probatorio del pericolo incombe sul privato e il titolo non può essere rilasciato, rinnovato o mantenuto sulla sola affermazione di un pericolo potenziale e probabilistico (TAR Calabria n. 652 del 2019, TAR Emilia Romagna n. 689 del 2018, TAR Sicilia n. 63 del 2014). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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