Rivalutazione ISTAT del canone unico patrimoniale non recuperabile cumulativamente (TAR Sicilia n. 2328 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria, con la conseguenza che le controversie relative agli atti di concreta quantificazione della pretesa impositiva spettano al giudice tributario, mentre resta devoluta al giudice amministrativo la cognizione degli atti generali e regolamentari che contestino l’esercizio del potere normativo dell’ente locale. La facoltà di rivalutare annualmente il canone in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente, introdotta dall’art. 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, non ha carattere retroattivo né interpretativo e non consente di recuperare in un’unica soluzione la variazione monetaria maturata nelle annualità anteriori alla sua entrata in vigore. La distinta potestà di modificare le tariffe e il gettito deve essere esercitata nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e gradualità dettati dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, con la relativa istruttoria e motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di impianti pubblicitari, ha impugnato la deliberazione di Giunta con cui il Comune ha disposto la rivalutazione del 15,80% delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni nonché alle occupazioni di suolo pubblico, con decorrenza dall’1 gennaio 2026, e la successiva nota che le ha comunicato l’aumento invitandola ad adeguare i pagamenti.
Il Comune ha applicato la variazione dell’indice FOI intervenuta tra giugno 2021 e dicembre 2024, recuperando in un’unica soluzione l’inflazione maturata dall’originaria determinazione delle tariffe. Si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del prelievo. Richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 12225 del 2026, che ha riconosciuto la natura tributaria del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019, il Tribunale ne trae le conseguenze processuali. La nota comunale applica alla posizione della ricorrente le tariffe approvate, comunicando l’ammontare dell’incremento: è atto di concreta applicazione della disciplina tributaria, con conseguente giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. La questione è riproponibile avanti al giudice tributario entro tre mesi ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La deliberazione di Giunta, invece, fissa in via astratta le tariffe per tutti i soggetti passivi: è atto generale e regolamentare, la cui impugnazione investe l’esercizio del potere normativo dell’ente. L’art. 7, comma 4, della legge n. 212/2000 non preclude il ricorso alla giustizia amministrativa, come confermato dalla Cass. civ., V, n. 5632 del 2020.
Nel merito delle censure sulla deliberazione, il Collegio ritiene infondata quella relativa alla incompetenza della Giunta: la disciplina degli enti locali distingue l’istituzione e l’ordinamento generale delle entrate, riservati al Consiglio, dalla concreta determinazione di aliquote e tariffe, rimessa alla Giunta. La deliberazione impugnata non modifica presupposti, categorie, esenzioni o riduzioni, ma solo la misura delle tariffe. Per le stesse ragioni non è necessaria una preventiva modifica del regolamento comunale: la facoltà di rivalutazione trova fondamento direttamente nella legge. Infondata è anche la censura sull’invarianza del gettito, poiché il criterio originario riguardava l’introduzione del canone e dal testo vigente non deriva un obbligo di perpetua corrispondenza.
È invece fondata la censura sul criterio di determinazione dell’incremento. La norma attribuisce la facoltà di rivalutare annualmente il canone in base all’indice rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente e non consente di recuperare cumulativamente variazioni maturate in annualità in cui la specifica facoltà non era prevista. L’art. 19-bis è stato introdotto nel 2025 e non ha carattere retroattivo né interpretativo: prima della novella l’ente disponeva della diversa potestà di modificare le tariffe, non di un automatico diritto alla indicizzazione. Il richiamo alla prescrizione quinquennale non è pertinente, perché presuppone un diritto già sorto. Il Comune ha utilizzato la nuova facoltà per recuperare l’inflazione dal 2021, senza la valutazione delle tariffe alla luce dei criteri di ragionevolezza e gradualità previsti per la distinta potestà di variazione tariffaria.
La deliberazione è pertanto annullata nella parte in cui determina l’incremento del 15,80%, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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