Difetto di giurisdizione sulle regressioni tariffarie per natura di diritto soggettivo (TAR Campania n. 2561 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la regressione tariffaria applicata dalla ASL alle strutture sanitarie private accreditate, quando investono le sole modalità e i tempi di attuazione della riduzione del corrispettivo e non i provvedimenti a monte che ne hanno fissato criteri e misura, non coinvolgono l’esercizio di poteri autoritativi. In tale ipotesi l’Amministrazione agisce iure privatorum, con atti paritetici incidenti sull’entità del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale. La posizione soggettiva fatta valere è pertanto di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario, restando salvi gli effetti della domanda riproposta nel termine perentorio previsto dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il centro ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, in forza degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. n. 502/1992. Con il ricorso principale ha impugnato la deliberazione con cui la ASL ha definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2021 nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale, contestando la carenza di motivazione e l’erroneità delle basi di calcolo, desunte dalle precedenti elaborazioni.

La ASL, costituitasi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, oltre all’inammissibilità del gravame. Con motivi aggiunti il centro ha poi impugnato la nota di avvio e la successiva nota di chiusura del procedimento di recupero del saldo contabile 2021, deducendone l’illegittimità in via derivata. La parte ricorrente ha in memoria aderito all’eccezione di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’eccezione preliminare dell’Amministrazione, richiamando le Sezioni Unite n. 7908/2023 e n. 7902/2023. La Suprema Corte, in sede di regolamento, ha qualificato le doglianze come vertenti sulle sole modalità e sui tempi di attuazione della regressione tariffaria, senza investire i provvedimenti a monte che l’hanno disposta e ne hanno stabilito i criteri.

Il discrimine è netto. Oggetto del contendere non è l’esercizio di un potere autoritativo, ma il come e il quando la riduzione è stata concretamente operata. In questo contesto la ASL non agisce più in veste autoritativa, bensì compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante al centro, mediante mere operazioni di calcolo fondate sui meccanismi dell’accordo stipulato.

Il Collegio valorizza anche la natura delle censure: le contestazioni sul principio dell’affidamento, tipica regola dei rapporti contrattuali, confermano la reale portata patrimoniale del contenzioso. Nel caso concreto il petitum sostanziale attiene soltanto all’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del soggetto accreditato.

La ASL è priva di potere discrezionale di scelta autoritativa quando il rapporto incontra il tetto insuperabile dello stanziamento. Nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Ne deriva che, pur essendo formalmente impugnate le determinazioni di regressione, la domanda ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo.

La posizione dedotta è dunque di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’orientamento già espresso dallo stesso TAR Campania. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, riproponibile davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La notifica e il deposito anteriori alle citate ordinanze delle Sezioni Unite giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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