Porto d’armi: la sola familiarità con pregiudicati non basta per il diniego (TAR Sicilia n. 2113 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli di polizia, il giudizio di affidabilità del richiedente la licenza di porto d’armi rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, poiché il porto d’armi non costituisce diritto soggettivo pieno, ma deroga al generale divieto di detenzione di armi. Tale discrezionalità deve però essere esercitata sulla base di una valutazione individualizzata e adeguatamente motivata della posizione del richiedente. Il diniego fondato esclusivamente sull’esistenza di familiarità con persone aventi precedenti penali, senza individuare elementi personali, attuali e concreti riferibili all’interessato, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. La sola parentela non può essere tramutata in frequentazione in assenza di riscontri materiali su rapporti, coabitazione o frequentazione assidua con il congiunto.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per fucile ad uso caccia dal 2005, con regolari rinnovi fino al 2017. La Questura competente ha respinto l’istanza di rinnovo con provvedimento notificato il 1° maggio 2024, dopo una comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 nella quale si rappresentava familiarità con soggetti controindicati e, a carico di familiari, controlli con persone aventi pregiudizi di polizia o penali.
Esperito l’accesso agli atti, il ricorrente ha appreso che nulla risulta sul suo conto. La nota informativa richiamava una segnalazione del 2014 a carico della moglie convivente, una condanna risalente del padre per detenzione illegale di arma poi estinta nel 2002 e la posizione di un altro congiunto sottoposto agli arresti domiciliari. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo l’assenza di elementi che provino un’effettiva frequentazione con i parenti pregiudicati e la contraddittorietà rispetto al rinnovo concesso nel 2017 sui medesimi elementi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ravvisando il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione. La Questura ha fondato il giudizio di non affidabilità esclusivamente sull’esistenza di familiarità tra l’interessato e persone con precedenti penali, senza individuare elementi personali, attuali e concreti riferibili al richiedente idonei a sorreggere una prognosi negativa ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui il giudizio di affidabilità rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità e il porto d’armi costituisce deroga al divieto di detenzione di armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2063 del 2025). Tuttavia, tale discrezionalità va esercitata su una valutazione individualizzata e adeguatamente motivata.
Nel caso concreto emerge che il ricorrente è privo di precedenti penali e di polizia. Gli elementi richiamati nella comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e nella nota informativa non appaiono sufficienti a supportare un giudizio di disvalore. Quanto alla segnalazione per lesioni personali a carico della moglie convivente, l’Amministrazione non dà prova che ne sia scaturito un procedimento penale o una condanna.
Neppure le altre circostanze sono idonee: la condanna del padre, estinta nel 2002, è temporalmente lontana e riguarda un soggetto non convivente; quanto all’altro congiunto, manca ogni valutazione di incidenza sul ricorrente e dagli atti non emerge alcun elemento materiale che attesti rapporti, coabitazione o frequentazione assidua.
Il provvedimento è dunque annullato, salva la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere previa rinnovata e completa istruttoria, con spese di lite liquidate a carico del Ministero in euro 2.000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.