Piena conoscenza del permesso di costruire e termini di impugnazione del confinante (TAR Sicilia n. 2118 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del permesso di costruire da parte del terzo confinante, la piena conoscenza del titolo edilizio, quale dies a quo del termine decadenziale, si perfeziona quando l’interessato percepisce l’esistenza del provvedimento e la sua attitudine lesiva, non essendo necessaria la conoscenza integrale del contenuto e degli atti del procedimento. Il termine per impugnare non coincide con l’esito dell’istanza di accesso agli atti, poiché l’acquisizione della documentazione successiva può fondare al più motivi aggiunti. L’istanza di accesso che già riveli la consapevolezza del rilascio del titolo e l’anticipazione delle ragioni di censura dimostra il raggiungimento della piena conoscenza e la decadenza dall’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un lotto assegnato in esito a una divisione giudiziale passata in giudicato, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune ai confinanti per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo sul lotto a questi attribuito. Il titolo edilizio risale al 22 dicembre 2022; il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento in autotutela, ottenendo un diniego, e ha poi notificato il ricorso il 7 dicembre 2024.

Il Comune e i controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso e, in via preliminare, il difetto di interesse. La questione centrale verte sul momento in cui il terzo confinante ha conseguito la piena conoscenza del titolo e, in subordine, sulla permanenza dell’interesse all’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata di piena conoscenza: essa ricorre quando l’interessato individua l’atto e il suo contenuto essenziale, percependo l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire. Non occorre la conoscenza di tutti gli elementi, ma soltanto di quelli essenziali, ossia l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e l’effetto lesivo, come affermato da Consiglio di Stato sez. IV n. 1112 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 144 del 2024.

Con specifico riguardo al permesso di costruire, la Sezione richiama l’indirizzo del giudice di appello secondo cui il dies a quo non coincide con l’esito dell’accesso agli atti, ma con il momento in cui il terzo percepisce la lesività del titolo rilasciato al confinante. La conoscenza integrale del provvedimento incide sul contenuto del ricorso e può giustificare motivi aggiunti, ma non rimette in termini per l’impugnazione introduttiva.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’istanza di accesso del 9 agosto 2024 già indicava l’esistenza del titolo edilizio e ne preconizzava il contrasto con il progetto di divisione, anticipando le censure poi dedotte in giudizio. Da ciò si desume che il ricorrente, a quella data, aveva piena conoscenza del provvedimento e della sua lesività.

Il ricorso, notificato solo il 7 dicembre 2024, è dunque tardivo. L’acquisizione della documentazione il 10 ottobre 2024 avrebbe potuto fondare motivi aggiunti, non riaprire il termine per l’impugnazione principale.

Anche a prescindere dalla tardività, il ricorso sarebbe improcedibile. Il titolo prevedeva l’inizio dei lavori entro un anno e l’ultimazione entro tre anni dall’inizio. Anche applicando la proroga regionale di ventiquattro mesi, il termine di inizio lavori sarebbe spirato il 22 dicembre 2025, senza che fosse stato adottato alcun nuovo permesso. Il permesso deve quindi considerarsi decaduto, con conseguente venir meno dell’interesse all’annullamento. Il ricorso è dichiarato irricevibile, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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