Progressioni verticali: criteri di valutazione autonomi dalla disciplina concorsuale (TAR Sicilia n. 2562 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la progressione verticale tra aree, disciplinate dall’art. 22, comma 15, d. lgs. n. 75/2017, la commissione può predefinire criteri di valutazione della prova orale modellati sugli schemi propri dei concorsi pubblici, purché ne assicuri la coerenza con il fine di accertare la capacità dei candidati di applicare nozioni teoriche alla soluzione di casi concreti. La valutazione positiva conseguita per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti costituiscono titoli rilevanti, ma non esclusivi, non esaurendo il giudizio comparativo. Il sindacato del giudice amministrativo sui criteri e sulle valutazioni tecniche della commissione resta confinato ai soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento di fatto o errore procedurale.
Il Fatto
Quattro dipendenti di ruolo di una azienda sanitaria provinciale, inquadrati nella categoria B, hanno partecipato a una selezione interna per titoli ed esami indetta per la copertura di quattordici posti di categoria C mediante progressione verticale. La procedura era riservata al personale in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
I ricorrenti sono stati esclusi per non aver raggiunto il punteggio minimo di 14/20 nella prova orale. Hanno quindi impugnato la delibera di approvazione della graduatoria finale, i verbali della commissione e, ove occorra, il bando, contestando i criteri di valutazione e la mancata valorizzazione dei titoli e dei requisiti di servizio. L’amministrazione e alcune controinteressate hanno resistito, eccependo preliminarmente tardività e inammissibilità del ricorso collettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affermato la giurisdizione amministrativa, richiamando la giurisprudenza secondo cui i concorsi interni si ripartiscono tra giudice amministrativo e ordinario a seconda che la selezione comporti il passaggio da un’area funzionale all’altra ovvero nell’ambito della stessa area. Trattandosi di passaggio dalla categoria B alla C, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Le altre eccezioni preliminari sono state omesse per la palese infondatezza del ricorso.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo. La regola generale in materia di progressioni verticali è posta dall’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, che richiede il concorso pubblico con riserva di una quota non superiore al 50% dei posti al personale interno. In tale disciplina si innesta, in chiave derogatoria, l’art. 22, comma 15, d. lgs. n. 75/2017, applicabile al triennio 2020-2022, che consente procedure selettive riservate al personale di ruolo e prevede prove dirette ad accertare la capacità di applicare nozioni teoriche a problemi specifici e casi concreti.
Il Collegio ha ritenuto che la commissione, nel predefinire i criteri nel verbale del 7 dicembre 2023, abbia correttamente dato attuazione a tale disciplina. La circostanza che non abbia richiamato espressamente l’accertamento delle capacità applicative non prova che lo abbia disatteso: i criteri di pertinenza, completezza e correttezza del linguaggio non sono in antitesi con la valutazione dell’applicazione pratica, come confermano le schede di valutazione articolate in fasce graduate.
È stata respinta anche la censura secondo cui sarebbero stati applicati criteri concorsuali in luogo di quelli comparativi previsti dalla norma transitoria. L’art. 22, comma 15, non attribuisce prevalenza ai requisiti di servizio, ma contempla espressamente prove di accertamento. La scelta e la formulazione delle prove rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento di fatto o errore procedurale.
Infine, il Collegio ha giudicato inammissibile e infondata la doglianza sulla mancata valorizzazione dei titoli di una ricorrente, difettando l’interesse in ragione del mancato superamento della prova orale, e ha qualificato come mero refuso la mancata verbalizzazione della prova di un altro candidato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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