Decadenza del vincolo espropriativo e obbligo di ritipizzazione urbanistica della zona bianca (TAR Sicilia n. 209 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio per inutile decorso del termine non comporta la reviviscenza della destinazione urbanistica anteriore, né l’automatica vocazione edificatoria dell’area: il fondo si configura come zona bianca successiva, urbanisticamente non disciplinata. Su tale area il Comune è tenuto a esercitare la propria potestà di pianificazione, adottando una variante, specifica o generale, che attribuisca al terreno una destinazione congrua. L’avvio del procedimento di revisione del P.R.G. non integra l’adempimento dell’obbligo di ritipizzazione, spettando il potere di conformazione urbanistica all’organo consiliare. Il diniego espresso che si limiti a non concordare con la destinazione richiesta, senza operare alcuna scelta, è illegittimo.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Alcamo, gravato da un vincolo preordinato all’esproprio imposto dal P.R.G. approvato nel 2001. Decorso inutilmente il termine di efficacia del vincolo, la proprietaria ha presentato istanza di ritipizzazione urbanistica, chiedendo che al fondo venisse attribuita una specifica destinazione.
Il Comune, all’esito di un incontro, ha redatto un verbale con cui ha ritenuto di non procedere all’attribuzione di una nuova destinazione, confermando la sostanziale inerzia. La ricorrente ha allora promosso ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento e, in via subordinata, per l’annullamento del verbale. Con sentenza non definitiva la seconda sezione del TAR ha dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio, essendo intervenuto un provvedimento espresso, disponendo la conversione del rito e la rimessione sul ruolo ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: il vincolo gravante sul fondo aveva natura espropriativa. Da ciò deriva, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, che la sua decadenza per inutile decorso del quinquennio non determina alcuna reviviscenza della destinazione anteriore. L’area non riacquista automaticamente la precedente qualificazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come zona bianca.
Il TAR richiama la distinzione tra zone bianche ab origine, non considerate dal piano per scelta pianificatoria iniziale, e zone bianche successive, già contemplate dal P.R.G. quali aree gravate da vincolo espropriativo e divenute poi prive di connotazione per scadenza del termine. Nel caso esaminato ricorre proprio la seconda evenienza, con la conseguenza che si impone sempre la ritipizzazione tramite variante, quale specifico obbligo posto a carico del Comune.
Il Collegio precisa che l’obbligo di provvedere va assolto mediante una variante specifica o una variante generale, unici strumenti idonei a verificare la persistente compatibilità delle destinazioni impresse rispetto ai principi informatori della disciplina di piano e alle nuove esigenze di interesse pubblico. Il potere di conformazione urbanistica è attribuito dalla legge all’organo consiliare: pertanto l’avvio del procedimento di revisione del P.R.G. non costituisce adempimento dell’obbligo di riqualificazione dell’area rimasta priva di specifica disciplina.
Quanto all’istanza della ricorrente, il Collegio interpreta la congiunzione “ovvero” in senso disgiuntivo e non esplicativo, ritenendo che sia stata anzitutto richiesta la ritipizzazione, con l’auspicio della qualificazione come zona B1pe. In ogni caso, l’Amministrazione, pur non concordando con la destinazione richiesta, avrebbe dovuto esprimere una specifica scelta in ordine alla destinazione da attribuire al fondo, ritenuta idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico sviluppo del territorio, rimettendo la scelta alla successiva approvazione del Consiglio comunale. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri profili di censura e annullamento del provvedimento impugnato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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