Decreto ingiuntivo non opposto è titolo per l’ottemperanza contro il Comune (TAR Sicilia n. 637 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo, è equiparabile alla sentenza passata in giudicato e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’azione è ammissibile quando siano decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, e l’amministrazione sia rimasta inadempiente. Restano estranei alla competenza dell’O.S.L. i crediti maturati successivamente alla data del 31/12/2023, poiché l’organismo straordinario di liquidazione investe esclusivamente i crediti sorti entro tale data.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale ha convenuto in giudizio il Comune di Villabate per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Palermo per il pagamento delle rette relative al ricovero di minori presso la propria struttura, maturate nel periodo novembre–dicembre 2024. Il decreto, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà cronol. n. 4089/2025, è stato notificato in forma esecutiva.

Decorsi oltre 120 giorni dalla notificazione senza che l’Ente provvedesse al pagamento, la ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza, l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento della somma complessiva di €. 11.799,59 oltre interessi moratori, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ammette il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario passati in giudicato o ad essi equiparati. In proposito richiama il principio consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo è equiparabile alla sentenza passata in giudicato, perché definisce la controversia con autorità di cosa giudicata.

Il TAR ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e dall’art. 112 c.p.a.: il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo, notificato in forma esecutiva, e sono decorsi oltre 120 giorni dalla notificazione senza alcun adempimento dell’Amministrazione.

Il Collegio ha inoltre escluso che la pretesa rientrasse nella competenza dell’O.S.L. insediato presso il Comune a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, poiché il decreto riguarda crediti maturati negli anni 2024/2025, quindi successivi alla data del 31/12/2023 che delimita i crediti devoluti all’organismo straordinario di liquidazione. Sul punto richiama le sentenze sez. III n. 1793 del 31.07.2025 e n. 2921 del 23.12.2025.

Ha pertanto ordinato al Comune di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 11.799,59, oltre ulteriori interessi moratori sino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni, con oneri a carico del resistente Comune.

Le spese di lite sono state liquidate secondo la soccombenza, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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