Porto d’armi sportivo, frequentazioni controindicate e discrezionalità del Questore (TAR Calabria n. 326 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto di fucile per uso sportivo, il Questore non è vincolato all’automatismo preclusivo fondato sulla sussistenza di condanne penali, qualora la fattispecie non rientri nelle ipotesi degli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931. Il diniego può fondarsi sul giudizio di inaffidabilità e di mancanza di buona condotta, desumibile anche da plurime frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931. Tale valutazione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità o irragionevolezza manifesta. Non è necessario che il comportamento sia penalmente rilevante, essendo sufficiente un giudizio prognostico volto a prevenire il pericolo di abuso del titolo, anche in ragione del potenziale uso dell’arma da parte di soggetti controindicati legati all’istante da un rapporto di frequentazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Reggio Calabria ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, chiedendo altresì la caducazione del silenzio-rigetto formatosi sul successivo ricorso gerarchico.
In esito al preavviso di rigetto e al contraddittorio procedimentale, l’amministrazione ha motivato il diniego sulla base di asserite frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, evidenziando l’assenza di condanne penali e la sporadicità dei controlli. Il Ministero dell’Interno si è costituito, confutando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito le censure, incentrate sulla violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e sull’eccesso di potere, respingendole. Ha premesso che il provvedimento impugnato si fonda su molteplici controlli in cui il ricorrente è risultato in compagnia di individui controindicati, gravati da precedenti di polizia.
Il TAR ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 individua i casi di diniego obbligatorio, il comma 2 prevede il diniego facoltativo per chi non può provare la buona condotta; l’art. 43 R.D. n. 773/1931 disciplina analogamente la licenza di porto d’armi. Il giudice ha escluso che la fattispecie rientri nell’automatismo preclusivo delle condanne, poiché il diniego è stato fondato su un non positivo apprezzamento dell’affidabilità e della buona condotta.
Il Collegio ha qualificato tale giudizio come espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito se non ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. Ha richiamato Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021, secondo cui non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica.
Nel percorso argomentativo il TAR ha inoltre valorizzato TAR Calabria, Catanzaro, n. 1272 del 2021, Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 870 del 2021, ribadendo che l’affidabilità può desumersi da condotte significative e che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi, non esistendo un diritto soggettivo al porto d’armi.
Il compendio indiziario è stato ritenuto ragionevole, coerente e adeguatamente motivato, anche in ragione di verifiche recenti. La giustificazione del ricorrente sulla natura delle frequentazioni è stata respinta, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 801 del 2023, sul potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati all’istante da un rapporto di frequentazione. Il ricorso è stato rigettato, con ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e spese compensate.
Nota della Redazione
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