Dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda sulla proroga delle concessioni balneari (TAR Emilia-Romagna n. 1436 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla definizione del giudizio, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, comporta che il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La piena disponibilità dell’azione sussiste sino al momento della rimessione della causa al collegio, senza che rilevi l’astratta fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime nel Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere con cui l’amministrazione comunale aveva definito le nuove linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, alla luce della disciplina nazionale sulle concessioni balneari e dei principi europei in materia di concorrenza. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva l’accertamento della natura di rapporto pluriennale di durata indefinita della propria concessione e la condanna del Comune al rilascio di un titolo che ne prevedesse il rinnovo senza soluzione di continuità.
In prossimità dell’udienza di discussione, la società deposita una memoria con cui dichiara di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni intimate si costituivano per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha preliminarmente rammentato che, secondo un consolidato orientamento, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa venga trattenuta in decisione. In tale fase, la dichiarazione di non avere interesse alla pronuncia non è una mera facoltà processuale, ma un potere che il giudice deve rispettare: egli, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della volontà espressa e a definire il giudizio in conformità.
La pronuncia di improcedibilità consegue alla cessazione di quell’interesse che costituisce il presupposto per la decisione nel merito. Il giudice non deve, pertanto, esaminare le questioni sostanziali dedotte — concernenti la compatibilità della disciplina nazionale sulle concessioni demaniali con l’ordinamento europeo — poiché la sopravvenuta carenza di interesse rende la controversia priva di oggetto.
Con riferimento alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti costituite, valorizzando l’adesione manifestata dal Comune resistente alla richiesta di definizione in rito e la natura stessa della pronuncia, che non definisce il merito della vicenda sostanziale.
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Nota della Redazione
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