La rideterminazione dei certificati bianchi non è autotutela (TAR Lazio n. 6118 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di verifica del Gestore dei servizi energetici in ordine alla spettanza dei benefici connessi ai certificati bianchi ha carattere immanente, potendo essere esercitato per tutta la durata del rapporto di incentivazione. Il provvedimento che ridetermina l’incentivo in misura inferiore, a fronte della corretta quantificazione, non costituisce esercizio del potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ma espressione del potere doveroso di verifica, accertamento e controllo, quando si fondi su elementi fattuali acquisiti in sede di sopralluogo e diversi da quelli valutati in sede di ammissione al beneficio. La rideterminazione dei titoli di efficienza energetica non integra l’ipotesi della decadenza di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, richiedendosi i presupposti dell’art. 21-nonies solo per il rigetto dell’istanza o per la decadenza integrale dal sistema incentivante.

Il Fatto

Una società, soggetto proponente un progetto di riduzione dei consumi di energia primaria per conto dell’impresa titolare, impugnava tre provvedimenti con cui il GSE, all’esito di un’attività di controllo tramite verifica e sopralluogo, aveva accertato una difformità nel metodo di misurazione del vetro prodotto dal forno e, conseguentemente, rideterminato i titoli di efficienza energetica rilasciati, recuperando l’importo corrispondente ai certificati asseritamente erogati in eccesso.

In particolare, il GSE aveva riscontrato che il quantitativo di vetro era stato misurato pesando le materie prime e il rottame in ingresso al forno (“infornato”) e non il vetro fuso in uscita, come previsto dal programma di misura approvato. La ricorrente lamentava la violazione dei presupposti dell’autotutela e deduceva che il GSE non potesse rimeditare valutazioni già compiute in sede di ammissione all’incentivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, qualificando il potere esercitato dal GSE non già come autotutela, bensì come potere di verifica dal carattere “immanente”, la cui sussistenza è giustificata dalla pendenza del rapporto di incentivazione e che può condurre alla rideterminazione dei titoli spettanti. La difformità nel metodo di misurazione era stata rilevata solo in sede di sopralluogo, sulla base di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli valutati in fase di ammissione, escludendo che i provvedimenti impugnati costituissero un mero “ripensamento” dell’Amministrazione.

La Corte ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, trattandosi di norma che subordina la decurtazione ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 solo per l’ipotesi di decadenza integrale o di rigetto dell’istanza, non già di mera rideterminazione dell’incentivo, riconducibile all’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017. Sotto tale profilo, il mantenimento del rapporto incentivante con una quantificazione corretta non lede il legittimo affidamento del privato, diversamente da quanto accadrebbe nella fuoriuscita totale dal sistema.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che la società, a fronte del preavviso di rigetto, aveva presentato una nuova proposta progettuale, garantendo che il “cavato” sarebbe stato pesato sia in ingresso sia in uscita dal forno. Solo il sopralluogo ha consentito di accertare che la misurazione avveniva esclusivamente sull'”infornato”, come peraltro ammesso dal proponente in sede di verbalizzazione, con uno scarto in peso di circa il 10%. Infine, il provvedimento di rideterminazione conteneva le osservazioni dell’interessata e le ragioni delle determinazioni assunte, risultando sufficiente la motivazione resa, senza necessità di confutazione analitica di ogni argomento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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