Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2648 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sicché l’amministrazione debitrice non può contestare la pretesa in esso accertata. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale, interessi legali e di mora secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’esecuzione, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 239/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la sentenza del giudice del lavoro è assistita da valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

Il giudice precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza processuale: l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi, secondo gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale rileva che è comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto; nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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