Ottemperanza e penalità di mora per la carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna, Sez. staccata di Parma, n. 409 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza passata in giudicato all’Amministrazione dello Stato, ancorché eseguita a un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dell’ufficio che ha emanato l’atto, è idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione spontanea del giudicato, ove l’Amministrazione non contesti l’avvenuta ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali sulla somma oggetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
Un docente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, la condanna dell’Amministrazione ad attribuirgli, tramite la “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva neppure contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 896/2024 entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici o di un dirigente da lui delegato, il quale avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La Corte ha accolto anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il dies a quo è stato fissato nella data di notificazione della sentenza di ottemperanza all’Amministrazione, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o, in mancanza, con l’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
Quanto al termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, il giudice ha rilevato che esso era maturato, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 21 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione, senza che quest’ultima avesse contestato la regolare ricezione. La mancata costituzione del Ministero ha infine determinato la condanna alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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