Sospensione cautelare dello sgombero per ragioni di bilanciamento degli interessi (TAR Puglia n. 268 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento di sgombero di un immobile di proprietà comunale va accolta allorché le questioni poste con il ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito e il bilanciamento dei contrapposti interessi renda opportuno mantenere integra la situazione nelle more della decisione. In tale prospettiva, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, onerando l’Amministrazione di depositare la documentazione comprovante il dedotto mutamento di destinazione dell’immobile, e fissare la discussione del merito a un’udienza pubblica ravvicinata.
Il Fatto
Il ricorrente, occupante di un immobile di proprietà comunale sito in Castellaneta (TA), impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui gli veniva intimato di lasciare libero l’immobile entro quindici giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto e alla segnalazione dei fatti all’autorità giurisdizionale. Il provvedimento era conseguente a un verbale di sopralluogo della Polizia locale e ad altra documentazione, non conosciuta dal ricorrente, relativa alla gestione della sua posizione da parte dei servizi sociali. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo una situazione di disagio sociale e abitativo e contestando la legittimità del procedimento posto in essere dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che gli effetti dell’ordinanza dirigenziale impugnata debbano essere interinalmente sospesi, in ragione di un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi. In particolare, il Collegio ha valorizzato l’opportunità di consentire al Tribunale una decisione nel merito re adhuc integra, rilevando come le questioni sollevate dal ricorrente richiedano un approfondimento che solo la fase di merito può garantire.
Nell’ottica di un’adeguata comparazione degli interessi, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di discussione del ricorso per il 19 ottobre 2026, considerate anche le tempistiche prospettate dall’Amministrazione con riferimento ai lavori di riqualificazione del complesso immobiliare in questione. La scelta di una trattazione ravvicinata del merito risponde all’esigenza di non comprimere definitivamente le ragioni dell’ente proprietario, pur garantendo la tutela immediata della posizione del ricorrente.
Inoltre, tenuto conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, onerando il Comune di depositare, in vista dell’udienza pubblica, la documentazione comprovante l’intervenuto mutamento di destinazione dell’immobile da alberghiero a edilizia residenziale pubblica. Tale acquisizione risulta funzionale a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’ordine di sgombero e a consentire una decisione consapevole nel merito.
Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite della presente fase cautelare, in ragione della natura interlocutoria della decisione e della complessità delle questioni trattate. Non risultano indicati specifici precedenti giurisprudenziali nel testo dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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