Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro: obbligo di pagamento entro sessanta giorni e riserva del commissario ad acta (TAR Puglia n. 898/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inosservanza dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro e ordina all’Amministrazione di eseguirlo integralmente, fissando un termine perentorio e riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di un persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Trani – Sez. Lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di somme. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo.
Avverso tale inerzia, la ricorrente ha adito il TAR Puglia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza, insistendo per l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dagli atti di causa non risultava l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, con il pagamento di tutte le somme ivi indicate.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità di un protrarsi dell’inadempimento dopo il termine assegnato. Tale scelta è stata motivata dalla considerazione che, in cause omologhe, il ritardo esecutivo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, circostanza che giustificava un approccio graduale.
Il TAR ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, trattandosi di danno erariale potenzialmente configurabile.
Nota della Redazione
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