Conversione del permesso di soggiorno: l’obbligo di valutare le osservazioni e la situazione sopravvenuta (TAR Emilia-Romagna n. 1381 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione, in sede di esame dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato, è tenuta a valutare specificamente le osservazioni presentate dal richiedente a seguito del preavviso di rigetto, nonché le circostanze sopravvenute rispetto alla situazione inizialmente considerata. La mancata considerazione di tali elementi, quando la nuova proposta di assunzione sia idonea a legittimare la permanenza nel territorio nazionale, determina un difetto di motivazione del provvedimento di diniego e ne comporta l’annullamento. Il diritto di partecipazione al procedimento, sancito dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, impone all’Amministrazione un obbligo di effettiva valutazione delle memorie prodotte dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Prefettura di Forlì-Cesena un’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione, con preavviso ex art. 10-bis, comunicava l’intenzione di rigettare l’istanza, in quanto la ditta datrice di lavoro risultava avere debiti contributivi ed essere estinta. Il ricorrente inviava osservazioni, segnalando una nuova proposta di assunzione con contratto di mesi 12, e mansioni di badante. La Prefettura rigettava comunque l’istanza, limitandosi ad affermare che non erano stati prodotti ulteriori elementi di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, incentrate sulla violazione dell’obbligo di valutare le osservazioni e sulla falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. La documentazione ha dimostrato che il ricorrente aveva tempestivamente riscontrato il preavviso, tramite PEC, allegando la nuova proposta di lavoro. Il diniego però non la menzionava né la considerava, evidenziando una violazione concreta del diritto partecipativo che impone una valutazione effettiva delle memorie dell’interessato.
La Corte ha osservato che, poiché la conversione del permesso per tirocinio presuppone il positivo esito dello stesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la modifica del datore di lavoro con cui instaurare il nuovo rapporto. La mancata considerazione della situazione sopravvenuta, ossia la nuova offerta di assunzione, ha reso il provvedimento carente sul piano motivazionale, in quanto non ha vagliato un elemento che avrebbe potuto legittimare la permanenza sul territorio del richiedente.
Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato e la riapertura del procedimento per un nuovo esame alla luce della documentazione prodotta. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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