Payback dispositivi medici, improcedibile il ricorso dopo l’istanza di cessazione della materia (TAR Lazio n. 1600 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dalla fornitrice ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, in quanto fondata sull’avvenuto versamento della quota del 25 per cento, non può essere accolta se le amministrazioni regionali non hanno prodotto in giudizio le attestazioni previste dalla medesima disposizione. La relativa istanza, tuttavia, manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione di merito e giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stata certificata a livello nazionale e regionale l’eccedenza del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati e alle linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022. Con numerosi ricorsi per motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione agli atti con cui regioni e province autonome avevano individuato le aziende tenute al ripiano e quantificato i relativi importi.
Nel corso del giudizio, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 95/2025, la ricorrente depositava istanza chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, deducendo di aver versato la quota del 25 per cento prevista dalla normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La medesima norma prevede che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, e che le regioni accertano l’avvenuto pagamento con provvedimenti comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale rileva che, ai fini di tale declaratoria, è necessaria la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni previste dalla norma. Nella fattispecie tali attestazioni mancano, sicché il presupposto formale della cessazione della materia del contendere non risulta integrato e la relativa declaratoria non può essere pronunciata.
Il collegio osserva, tuttavia, che la richiesta avanzata dalla ricorrente è comunque suscettibile di valutazione: essa evidenzia in modo univoco una sopravvenuta carenza di interesse della società alla definizione nel merito del ricorso. L’istanza, in altri termini, vale come dichiarazione processuale di non volersi più avvalere del ricorso proposto.
Su questa base il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in considerazione dei giusti motivi ravvisati.
Nota della Redazione
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