Crisi di mercato CIGO richiede crisi del settore non aziendale (TAR Toscana n. 26 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, la causale della crisi di mercato di cui all’art. 3, comma 3, D.M. n. 95442 del 2016 presuppone una sospensione o riduzione dell’attività derivante dall’andamento del settore merceologico o del mercato di riferimento cui appartiene l’impresa. Non integra il presupposto una difficoltà di natura meramente organizzativa interna, che riguardi la singola azienda e non il comparto. L’accertamento del giudice amministrativo verte sulla riferibilità della crisi al settore, non alla gestione aziendale del rapporto tra rifornimento del magazzino ed evasione delle commesse.

Il Fatto

Una società attiva nel settore dell’edilizia presentava alla sede INPS competente due domande di cassa integrazione ordinaria per il periodo dal 4 marzo al 7 aprile 2024, invocando la causale della crisi temporanea di mercato. L’Istituto respingeva entrambe le istanze con due provvedimenti recanti identica motivazione: dalla relazione tecnica non emergeva alcuna crisi di mercato, ma solo un’organizzazione aziendale incapace di gestire efficacemente ordini e lavorazioni.

La società impugnava i due dinieghi davanti al giudice amministrativo, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione e sostenendo che la propria situazione, descritta nella relazione tecnica allegata all’istanza, fosse connotata da una temporanea mancanza di lavoro e ordini idonea a compromettere il regolare svolgimento dell’attività. L’INPS si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è fondato. Il Collegio muove dall’art. 11 D. Lgs. n. 148/2015, che consente l’integrazione salariale ordinaria alle imprese indicate nell’art. 10 — tra cui le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini — che sospendano l’attività o effettuino prestazioni a orario ridotto, tra gli altri casi, per situazioni temporanee di mercato.

Il parametro decisivo è offerto dall’art. 3, comma 3, D.M. n. 95442 del 2016, secondo cui integra la crisi di mercato la sospensione o riduzione dell’attività per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

Da tale disposizione il Collegio ricava che la crisi rilevante deve riferirsi a un intero settore merceologico, o a un mercato di riferimento, e non alla singola impresa. La fattispecie non ricorre nel caso esaminato: dalla documentazione allegata alla richiesta non emerge una crisi del settore edilizio complessivamente considerato, bensì una problematica organizzativa interna alla sola società, relativa alla gestione del rapporto tra i tempi di rifornimento del magazzino e quelli di evasione delle commesse.

La relazione tecnica del legale rappresentante descrive, infatti, un rallentamento delle commesse imputabile ai ritardi accumulati nei cantieri di un committente e la conseguente impossibilità di rifornire il magazzino. Si tratta di circostanze che attengono esclusivamente all’organizzazione aziendale: l’esistenza di una crisi settoriale non solo non è provata, ma nemmeno addotta dalla società istante. Correttamente, dunque, l’INPS escludeva la sussistenza dei presupposti del beneficio.

Il ricorso, siccome infondato, è respinto. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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