Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel giudizio amministrativo (TAR Piemonte n. 356 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. va riconosciuta in favore della parte ricorrente e non in favore dei difensori con distrazione, poiché l’obbligazione azionata trova titolo nel provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da garanzie e dalla facoltà di rivalsa verso il rappresentato. La misura è parametrata agli interessi legali e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino al giorno dell’adempimento o dell’efficacia della nomina del Commissario.
Il Fatto
I ricorrenti, tra cui i difensori che agiscono in proprio quali distrattari delle spese e dei compensi, hanno proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di somme, comprese le spese legali riconosciute ai difensori con distrazione.
Il Ministero resistente si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento. Il titolo non era stato appellato ed era divenuto definitivo: di qui la domanda di condanna al pagamento, di nomina del Commissario ad acta e di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha riconosciuta nei confronti della ricorrente persona fisica, determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo nella notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo o in quello di efficacia della nomina del Commissario.
La stessa misura è stata invece negata ai difensori distrattari per ragioni di equità sostanziale: l’obbligazione azionata trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario, è assistita da garanzie e dalla possibilità di rivalsa verso il rappresentato. Le spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, sono state dimidiate e ridotte per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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