Porto d’armi, sopravvenuto rilascio del titolo e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Calabria n. 634 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto rilascio del titolo abilitativo richiesto, dopo la proposizione del ricorso avverso il diniego, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e l’improcedibilità del gravame, non residuando alcuna utilità per il ricorrente da una pronuncia di annullamento. Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, ossia l’esito che il processo avrebbe avuto ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato con sommaria delibazione del merito. Il mero successivo rilascio del titolo, in assenza di un atto di autoannullamento o di nuovi elementi istruttori, non dimostra di per sé un pregresso illegittimo operato dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della provincia di Cosenza aveva respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione delle regole procedimentali, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, oltre al diniego di ostensione degli atti richiesti.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha rilasciato il rinnovo del titolo, con conseguente venir meno dell’interesse all’annullamento. Ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e, contestualmente, la condanna dell’amministrazione alle spese per soccombenza virtuale, non avendo ricevuto alcun vantaggio da un’eventuale pronuncia di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, unita alla mancata opposizione dell’amministrazione costituita, rende univocamente evidente il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia che, in virtù del principio dispositivo, va dichiarata improcedibile.

Sul punto il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità di rito il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi al ricorso argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020; TAR Calabria n. 1472 del 2021).

Quanto alle spese, la Corte applica il criterio della soccombenza virtuale, richiamando l’indirizzo per cui, fuori dai casi di compensazione, il giudice liquida le spese secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato con sommaria delibazione del merito (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7214 del 2022).

Da tale delibazione le doglianze del ricorrente risultano infondate. Il Tribunale conferma quanto osservato in sede cautelare e rileva che non è dato rinvenire né la violazione delle regole procedimentali — non necessaria, nel caso, la comunicazione di avvio del procedimento — né l’asserito difetto di motivazione. Le circostanze dei controlli effettuati, non negate nella loro materialità, sono sufficientemente precise, e già quelle attinenti al figlio convivente del ricorrente giustificano una prognosi sfavorevole.

Il mero successivo rilascio del titolo non evidenzia, in sé e in assenza di ulteriori elementi — quali un atto di autoannullamento o la rinnovazione dell’istanza con nuovi elementi istruttori — un pregresso illegittimo operato dell’amministrazione. Il diverso esito della rinnovata azione amministrativa giustifica tuttavia la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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