Voto numerico illegittimo se mancano criteri e sottopunteggi (TAR Puglia n. 567 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico, in mancanza di contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione e integra una motivazione ex se sufficiente. Il principio vale però solo a condizione che la Commissione abbia prefissato criteri valutativi di massima dai quali desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni. Ove manchino tali criteri e i precisi parametri di riferimento, la valutazione in forma numerica è illegittima, perché risulta incomprensibile l’iter logico seguito e resta precluso al giudice amministrativo il controllo di adeguatezza, logicità e congruità. È pertanto illegittima la valutazione che, pur ancorata a criteri di massima enunciati, ometta di specificare i singoli punteggi da riferire a ciascun criterio, non essendo desumibili le ragioni del giudizio da altri elementi dell’elaborato.

Il Fatto

Con deliberazione n. 2224 del 26.8.2021 l’ASL Brindisi ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato. Il ricorrente ha superato la prima prova scritta con il punteggio di 30/30, ma ha ottenuto 17/30 nella seconda prova pratica, a fronte della soglia di 21/30 necessaria per l’ammissione alla prova orale. Con nota del 21.2.2023 l’Amministrazione gli ha comunicato la non ammissione alla prova orale.

Il candidato ha impugnato la nota e il verbale di correzione davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità e violazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione. In via cautelare il Tribunale ha ordinato una nuova correzione da parte di una Commissione in diversa composizione; l’Amministrazione vi ha ottemperato, assegnando il voto minimo di 21/30 e collocando il ricorrente con riserva al settimo posto della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente è stato ammesso alla prova orale e inserito in graduatoria solo in esecuzione dell’ordinanza cautelare e con espressa riserva: la posizione resta quindi provvisoria e l’interesse al pronunciamento permane. Quanto all’asserito onere di impugnare la graduatoria, il Tribunale rileva che essa non ha portata lesiva, costituendo al contrario un atto favorevole per il candidato.

Nel merito, la censura sul vizio motivazionale è fondata. Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale ed è di per sé sufficiente, ma solo se la Commissione ha prefissato criteri di massima idonei a rendere evidente la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni. In difetto di criteri articolati in voci e sottovoci, con relativi punteggi, il controllo giudiziale di adeguatezza, logicità e congruità resta precluso (richiamati Cons. Stato, Sez. II, nn. 4247 e 4188 del 2023, e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5639/2015).

Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che la Commissione aveva individuato nel verbale n. 7 del 10.2.2023 alcuni criteri di massima — aderenza della risposta alla traccia, competenza sugli argomenti trattati, proprietà di linguaggio, chiarezza e correttezza di esposizione — ma ha omesso di specificare i singoli punteggi da riferire a ciascun criterio. Le ragioni del voto negativo non sono ricavabili neppure dall’elaborato, del tutto privo di segni grafici o commenti che consentano di comprenderne la valutazione.

Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura, e gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui è stato assegnato il voto insufficiente alla seconda prova. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’ASL Brindisi, con compensazione tra le restanti parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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