Porto di fucile: la revoca richiede i presupposti della legge sulla caccia (TAR Toscana n. 1187 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di fucile per uso di caccia, la revoca e la sospensione della licenza sono disciplinate dall’art. 32 della legge n. 157/1992, che ne subordina l’adozione alla pronuncia di sentenza di condanna definitiva o di decreto penale divenuto esecutivo per i reati di cui all’art. 30 e, per molte fattispecie, alla recidiva. L’amministrazione non può ricorrere alle previsioni del R.D. n. 773/1931 per applicare la revoca o la sospensione a fatti riconducibili all’art. 30, salvo che le modalità dell’infrazione integrino un abuso della licenza ulteriore e diverso rispetto alle ipotesi tipizzate dalla legge speciale. La sanzione dell’art. 32 esaurisce la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto. La motivazione deve inoltre dare conto delle condotte specifiche e della loro idoneità a dimostrare la pericolosità del titolare, non essendo sufficiente il mero richiamo a procedimenti penali definiti con oblazione o remissione di querela.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava due provvedimenti adottati nei suoi confronti. Il Questore di Lucca rigettava l’istanza di rinnovo del porto di fucile, richiamando una nota dell’Ente Parco dalla quale emergeva l’abbattimento di dieci esemplari di palmipedi in periodo di divieto assoluto di caccia, con sequestro di armi, oltre a un procedimento penale per danneggiamento e minacce. Il Prefetto di Lucca adottava il divieto di detenzione di armi e munizioni, motivando esclusivamente con riferimento alle fattispecie della legge n. 157/1992.

Il ricorrente deduceva che la violazione venatoria era stata definita con oblazione, che si trattava dell’unica infrazione in cinquant’anni di esercizio della caccia e che il procedimento per danneggiamento e minacce si era chiuso con remissione di querela. Contestava inoltre la mancata considerazione degli esiti riparatori e l’assenza di condanne penali a suo carico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che entrambi i provvedimenti fondano la non affidabilità del ricorrente sul richiamo a fatti di reato, nessuno dei quali ha condotto a pronunce di condanna. Il provvedimento prefettizio si basa esclusivamente su fattispecie della legge n. 157/1992 definite con oblazione; quello questorile vi aggiunge il procedimento per danneggiamento e minacce, chiuso con remissione di querela.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 30 della legge n. 157/1992, che prevede le sanzioni contravvenzionali per le violazioni venatorie, e dall’art. 32, che subordina sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza alla pronuncia di sentenza di condanna definitiva o di decreto penale esecutivo e, per molte fattispecie, alla recidiva. Nella specie tali presupposti non sussistono e l’amministrazione non ha motivato con riferimento all’art. 32, disposizione cui non ha inteso dare attuazione.

Il Tribunale afferma che la sanzione dell’art. 32 esaurisce la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto. Non è consentito all’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, oltrepassare tale previsione applicando una normativa più generale, come quella del R.D. n. 773/1931. Richiamando la giurisprudenza amministrativa in casi analoghi (T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 ter n. 9389/2017; T.A.R. Brescia, I sez., n. 849/2018; sez. II di questo Tribunale n. 616/2020), il Collegio precisa che il ricorso al T.U.L.P.S. è consentito solo quando le particolari modalità dell’infrazione integrino un abuso della licenza ulteriore o diverso rispetto alle ipotesi tipizzate dalla legge speciale. Tali circostanze non emergono dalla motivazione impugnata.

Quanto al danneggiamento e alle minacce, censurati nel solo provvedimento questorile, il Tribunale rileva che manca ogni menzione delle condotte specifiche, con preclusione di una valutazione sulla loro idoneità. Le minacce richiamate appaiono iperboliche e tipiche dell’alterazione verbale, i danneggiamenti di modesto rilievo; in mancanza di puntuale motivazione non provano ex se la pericolosità dell’autore.

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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