Esente da oneri solo la ristrutturazione entro il 20% volumetrico (TAR Puglia n. 1187 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% degli edifici unifamiliari. Il giudice amministrativo verifica in concreto le caratteristiche dimensionali e strutturali dell’intervento assentito, senza che rilevi la qualificazione formale data dalle parti al titolo edilizio. Nel giudizio sul computo degli oneri di urbanizzazione, che ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, una volta determinato dall’Ufficio l’importo, l’onere della prova dell’esatto conteggio grava sulla parte che contesta l’ammontare, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 63 c.p.a. Le contestazioni generiche, prive di supporto probatorio, non consentono di sindacare il quantum richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio di sua proprietà, titolo edilizio poi riqualificato, su sua istanza, come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 76/2020. Ha quindi domandato l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo il mancato superamento della soglia del 20% di incremento.

Il Comune ha respinto l’istanza con nota del 03.01.2022. Il ricorrente ha impugnato tale nota e il titolo edilizio, chiedendo l’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme versate e la condanna dell’Amministrazione alla restituzione, contestando anche l’entità degli importi. Il Comune si è costituito eccependo in rito l’inammissibilità per omessa impugnazione del permesso nella parte relativa all’onerosità e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti dell’esenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, stante l’infondatezza nel merito del gravame. Ha inoltre respinto le richieste istruttorie del ricorrente, considerando la documentazione versata in atti completa ed esaustiva.

Nel merito, il Giudice ha richiamato il tenore letterale dell’art. 17, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, che non prevede il contributo per interventi di ristrutturazione e ampliamento entro il 20% degli edifici unifamiliari, e ha verificato in concreto le caratteristiche dimensionali e strutturali dell’intervento assentito. Dai dati tecnici del permesso è emerso un ampliamento superiore alla soglia, con incremento di superficie pari a mq 29,60 a fronte di un limite del 20% della superficie esistente pari a mq 16,97. L’intervento, pertanto, non rientra tra i casi di esenzione contemplati dalla norma.

Il Collegio ha poi osservato che il ricorrente non ha allegato elementi di prova a fondamento dei propri assunti, che restano mere difese prive di rilievo probatorio. Ha quindi confermato che il carico urbanistico non può essere escluso per effetto di una soglia di irrilevanza non prevista dalla legge.

Quanto alle censure sul quantum, il Giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui, nel giudizio avverso il computo degli oneri di urbanizzazione, spetta alla parte contestante provare l’esatto conteggio, in applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 63 c.p.a., richiamando TAR Lazio, Roma, II, 18 novembre 2022, n. 15345 e i precedenti ivi indicati. Le contestazioni del ricorrente sono risultate generiche e non supportate da prova idonea a rendere verosimile l’erroneità del calcolo.

Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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