Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di rinuncia implicita (TAR Abruzzo n. 192 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di parte ricorrente di non aver più interesse al ricorso, resa con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, integra una rinuncia implicita alla domanda. Tale dichiarazione comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura della pronuncia prescinde da una formale istanza di rinuncia, essendo sufficiente che l’atto difensivo esprima in modo inequivoco la cessazione della resa contestazione. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità e della complessità in fatto della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di una casa di cura privata accreditata, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il verbale ispettivo definitivo con cui la ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila aveva operato una decurtazione economica per presunte prestazioni di chirurgia vertebrale non appropriate, rese nel secondo semestre 2018. La struttura contestava altresì il mancato pagamento degli importi dovuti per le prestazioni erogate nel 2020, quantificati in complessivi euro 176.940,36, che l’ente sanitario aveva compensato unilateralmente, nonché l’illegittima composizione del Nucleo Operativo Complesso che aveva svolto le verifiche.
Il giudizio, incardinato con ricorso introduttivo, veniva integrato con due successivi atti di motivi aggiunti, con i quali la società reiterava le domande di annullamento e di condanna, chiedendo anche la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio sulla congruità delle prestazioni. Si costituivano in giudizio la ASL resistente e la Regione Abruzzo, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della memoria depositata da parte ricorrente in data 12 marzo 2026, con la quale la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta a ridosso dell’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, è stata qualificata come manifestazione di volontà idonea a determinare la cessazione della materia del contendere sotto il profilo processuale.
La pronuncia si fonda sul combinato disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che regola le ipotesi di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di non aver più interesse, ancorché non formalizzata nelle forme della rinuncia ex art. 84 cod. proc. amm., fosse comunque espressiva di una volontà abdicativa che rendeva superfluo l’esame nel merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità del caso e la complessità in fatto della controversia, caratterizzata da questioni tecniche in materia di appropriatezza delle prestazioni sanitarie e da un quadro normativo di riferimento stratificato.
La sentenza, resa nella forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, senza provvedere sul merito delle domande né sulle istanze istruttorie formulate dalla società ricorrente, rimaste assorbite dalla definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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