Porto di fucile e segnalazioni penali: legittimo il giudizio di non affidabilità (TAR Abruzzo n. 402 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi che l’autorità di pubblica sicurezza è chiamata a formulare può fondarsi sulle segnalazioni all’Autorità giudiziaria trasmesse dalle Forze dell’ordine, purché relative a fatti di particolare rilevanza. È irrilevante, a tal fine, che il procedimento penale si sia concluso con una pronuncia che ha dato atto dell’intervenuta prescrizione, sussistendo piena autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale. L’erronea qualificazione dell’istanza nel provvedimento di diniego costituisce mero refuso, quando il provvedimento individui comunque con chiarezza l’istanza effettivamente presentata.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato domanda di licenza per porto di fucile uso caccia tramite il Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso. Dopo l’emissione di un preavviso di diniego, il Questore della Provincia de L’Aquila ha respinto l’istanza con apposito decreto. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Abruzzo, articolando due motivi: il primo incentrato sulla violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e sulla asserita carenza di motivazione; il secondo volto a contestare il giudizio di non affidabilità fondato su episodi, risalenti nel tempo, per i quali non era seguita alcuna condanna.

La Questura si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso, ritenuto infondato nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i motivi, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo, il ricorrente sosteneva di avere inviato proprie osservazioni via PEC alla Questura, contestando che il provvedimento avesse affermato che “l’interessato non ha prodotto alcuna memoria difensiva ma solo richieste di accesso agli atti”. Il TAR ha rilevato che dalla documentazione prodotta emerge solo una ricevuta di PEC con allegati indicati per titolo, senza prova certa del loro contenuto: non è quindi dimostrato che la PEC contenesse le osservazioni poi versate in giudizio. In ogni caso, le osservazioni non smentiscono il contenuto del provvedimento di rigetto, poiché confermano la contestazione del reato di lesioni personali ex art. 582 cod. pen., conclusosi per prescrizione, e non escludono la segnalazione per truffa e falso.

Sul rilievo dell’erronea indicazione, nel decreto, del porto di fucile “ad uso sportivo” anziché “ad uso caccia”, il Collegio ha qualificato la difformità come semplice refuso, privo di rilievo, dal momento che il provvedimento individua chiaramente l’istanza, la sua data di presentazione e il canale di trasmissione tramite il Comando dei Carabinieri di Roccaraso. La Questura ha dunque provveduto specificamente sull’istanza del ricorrente, e il provvedimento risulta frutto dello studio del caso concreto, riportando i procedimenti penali che lo hanno riguardato.

Quanto alla dedotta carenza di motivazione, il TAR ha osservato che l’iter logico seguito dal Questore è agevolmente ricostruibile: il diniego si fonda sulle segnalazioni all’Autorità giudiziaria ritenute sufficienti a sostenere il giudizio di non affidabilità. Nel respingere il secondo motivo, il Collegio ha affermato che tale giudizio è logico e congruo, perché i reati per cui il ricorrente è stato segnalato — anche a prescindere dall’ingiuria — sono di particolare rilevanza e rappresentano un indice significativo di non affidabilità nell’uso delle armi.

Il Collegio ha poi chiarito che è irrilevante che la segnalazione per lesioni si sia conclusa con una sentenza di prescrizione, poiché il giudizio amministrativo è pienamente autonomo rispetto a quello penale, autonomia che è piena proprio quando il giudizio penale si chiude con una pronuncia che non statuisce sui fatti di denuncia. La condotta di vita attuale, pur valutabile, non può obliterare gli episodi che hanno condotto alla segnalazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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