Ottemperanza Carta docente: attivazione disposta e commissario ad acta nominato (TAR Lazio n. 8404 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, sussistono le condizioni dell’azione quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. In mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, non è dovuta la maggiorazione degli interessi di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., ma soltanto l’interesse legale di cui al primo comma della medesima disposizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di una docente all’utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e al pagamento delle spese di lite. La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in data 17 febbraio 2025, non aveva tuttavia trovato esecuzione con riferimento all’attivazione della Carta. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, limitatamente al mancato adempimento dell’obbligo di attivazione del beneficio, escludendo dal petitum la liquidazione delle spese del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, ravvisandole nella regolare notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1997. Non essendo controversa la mancata esecuzione della sentenza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare la Carta elettronica per l’importo riconosciuto nel termine perentorio di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di condanna della P.A. al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, c.c., il Collegio ne ha escluso la fondatezza, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è esclusivamente quello di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c. Il Tribunale ha citato, a sostegno, le Sezioni Unite n. 12449 del 2024, il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5501 del 2024 e il TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 6791 del 2026.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni per l’esecuzione del giudicato, senza liquidazione di compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regolamentazione delle spese di lite ha infine seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in misura comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché documentate.
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Nota della Redazione
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