Continuazione in executivis: annullamento per omessa motivazione sull’aumento per reati satellite (Cass. pen. Sez. 1 n. 19849 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il giudice che applica la continuazione tra reati separatamente giudicati deve, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., individuare il reato più grave e operare aumenti di pena distinti e motivati per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati in sede di cognizione. L’obbligo motivazionale è correlato all’entità dell’aumento e impone di rendere percepibili i criteri commisurativi adottati, anche attraverso espressioni sintetiche. L’omessa o apodittica quantificazione dell’aumento determina l’annullamento con rinvio della decisione.
Il Fatto
Un soggetto, raggiunto da due distinte sentenze di condanna per reati di bancarotta fallimentare e tributari, aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione. Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, aveva accolto l’istanza, riconoscendo l’unitarietà progettuale tra le violazioni e rideterminando la pena complessiva in tre anni e undici mesi di reclusione, con un aumento per il reato satellite di un anno e tre mesi.
La difesa aveva impugnato l’ordinanza deducendo l’omessa motivazione in ordine alla quantificazione dell’aumento per il reato satellite, ritenuto apodittico e sproporzionato rispetto ai criteri del cumulo giuridico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal consolidato principio secondo cui il giudice dell’esecuzione deve operare una duplice operazione: individuare la pena per il reato più grave, scorporando le pene già unificate in sede di cognizione, e poi procedere ad aumenti autonomi e motivati per ciascun reato satellite.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva individuato come reato più grave la fattispecie complessivamente accertata con la prima sentenza, ma senza enucleare la pena base irrogata per il singolo reato considerato più grave in quella sede. Tale carenza, ad avviso della Corte, impediva la verifica sulla corretta individuazione della pena da porre a base del nuovo computo.
Sotto altro profilo, la Corte ha rilevato come l’aumento di un anno e tre mesi per il reato satellite fosse stato determinato senza alcuna argomentazione giustificativa. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, la Corte ha ribadito che l’obbligo di motivazione sugli aumenti è funzionale a verificare il rispetto dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. e a evitare che si realizzi surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
La mancanza di ogni riferimento nel tessuto argomentativo del provvedimento ha escluso, inoltre, la possibilità di desumere una motivazione implicita: l’eventuale integrazione sarebbe stata una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.
Nota della Redazione
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