La rimessione in libertà rende inammissibile il ricorso cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 14538 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma quarto, e 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve persistere sino al momento della decisione ed è condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe a cadere su un provvedimento privo di efficacia. La sopravvenuta carenza di interesse non integra soccombenza, sicché alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, e aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dal ricorrente. La misura era stata disposta per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Avverso tale decisione l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inidoneità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla pericolosità dell’indagato.

Nelle more del giudizio di legittimità, la difesa depositava memoria con la quale rappresentava che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, il Gip del Tribunale di Gela, su istanza del pubblico ministero, aveva sostituito la misura cautelare carceraria con l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Procuratore generale concludeva quindi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui l’interesse ad impugnare deve persistere fino al momento della decisione, in quanto la finalità dell’impugnazione è la rimozione di un effettivo pregiudizio asseritamente subìto con il provvedimento impugnato. Ha quindi ricordato l’orientamento consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui è inammissibile il ricorso avverso un provvedimento cautelare personale quando l’interessato sia stato rimesso in libertà nelle more del giudizio, poiché l’accoglimento dell’impugnazione verrebbe comunque a cadere su un provvedimento privo di efficacia.

Nel caso di specie, la sostituzione della custodia in carcere con misure non detentive, disposta dal Gip su istanza dello stesso pubblico ministero, aveva determinato la rimessione in libertà del ricorrente. La Corte ha ritenuto che tale modifica della posizione giuridica avesse fatto venir meno l’interesse ad impugnare, avendo l’indagato già conseguito il risultato processuale perseguito con il ricorso. La declaratoria di inammissibilità è stata pertanto pronunciata per sopravvenuta carenza di interesse.

Da ultimo, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse non integra una ipotesi di soccombenza, essendo il venir meno dell’interesse sopraggiunto alla proposizione del ricorso. La natura non custodiale delle misure applicate, infine, rendeva comunque recessiva ogni ulteriore valutazione del motivo di ricorso originariamente proposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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