Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 240 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente risulti satisfatta dall’amministrazione, come nel caso di avvenuta aggiudicazione dell’appalto in esecuzione del giudicato. La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata dal giudice ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e dell’accordo delle parti sul punto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza del TAR Puglia che aveva annullato la delibera di aggiudicazione di un appalto di fornitura di materiale sanitario, deducendo la nullità degli atti successivi, ritenuti elusivi del giudicato, e chiedendo il risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro nel contratto ovvero per equivalente monetario, con istanza di nomina di un commissario ad acta per il perdurante inadempimento dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in vista della camera di consiglio, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione del merito del giudizio, in considerazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto di fornitura, come documentato in atti.
Parimenti, l’amministrazione sanitaria aveva comunicato la sopraggiunta cessazione della controversia per avvenuta soddisfazione dell’interesse leso. Il Tribunale ha quindi preso atto dell’intervenuta causa di improcedibilità, non residuando alcuna questione da decidere nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità della controversia e del concordato delle parti sul punto, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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