Revoca del contributo agricolo e verifica straordinaria delle ULA incrementali (TAR Calabria n. 123 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca totale del contributo concesso per l’assenza sopravvenuta del requisito di finanziabilità è legittima quando la verifica straordinaria svolta in sede procedimentale accerta, con accertamento non contestato né sul metodo né sul risultato, l’insussistenza del requisito delle ULA incrementali autoassegnato dal beneficiario in sede di VAL. L’istruttoria così compiuta, che dà conto delle controdeduzioni del beneficiario e le supera, rende la revoca un esito vincolato. Il difetto di motivazione non sussiste quando il provvedimento richiama per relationem l’interlocuzione procedimentale intercorsa tra le parti. Le censure formalizzate per la prima volta in una memoria tardiva sono inammissibili, anche perché introduttive di argomentazioni nuove rispetto ai motivi del ricorso introduttivo.
Il Fatto
La società ricorrente, beneficiaria di un contributo concesso nell’ambito di un programma di sostegno al comparto agricolo regionale, ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto la revoca totale del contributo e il recupero delle somme erogate, con contestuale segnalazione all’Organismo Pagatore in caso di mancata restituzione.
La vicenda nasce dalla domanda di aiuto presentata dalla cooperativa e dal successivo provvedimento di concessione. A seguito dell’avvio del procedimento di revoca, l’amministrazione ha rappresentato che il progetto rendicontato non manteneva i requisiti di punteggio di finanziabilità della scheda VAL previsti dal bando. La ricorrente ha sostenuto l’errore nel calcolo del punteggio, deducendo che l’indicatore sulle ULA incrementali avrebbe dovuto essere computato su un arco temporale diverso, tale da consentire la finanziabilità. Nei gradi precedenti l’istanza cautelare era stata rigettata. La questione giunge così al giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla ricorrente, e la accoglie: la memoria è stata prodotta fuori dai termini processuali applicabili, con la conseguenza che non può essere utilizzata.
Nel merito il ricorso è infondato. Il punto centrale è la verifica straordinaria svolta dall’amministrazione sull’indicatore della scheda VAL relativo al numero di ULA incrementali al progetto. In sede di compilazione il beneficiario si era autoassegnato il punteggio corrispondente a un incremento di manodopera dichiarato. La verifica, condotta sul periodo specificato nella richiesta di integrazione documentale, si è conclusa con la determinazione di un decremento occupazionale calcolato in ULA, da cui è disceso l’esito negativo sulla finanziabilità del progetto.
Secondo il Tribunale, tale conclusione non è stata oggetto di impugnazione né è stata criticata sotto il profilo della metodologia applicata. Il motivo di gravame è quindi infondato: l’istruttoria della pubblica amministrazione ha dato conto delle controdeduzioni della ricorrente e le ha superate attraverso la verifica straordinaria, che ha accertato in modo inequivocabile l’assenza del requisito autoassegnato.
Da tale accertamento la Corte fa discendere, in termini di necessità, la revoca del contributo: l’esito negativo sulla permanenza del requisito impone la revoca in modo vincolato, senza margini di valutazione discrezionale residua in capo all’amministrazione.
Il Collegio esclude poi il dedotto difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato è motivato per relationem, attraverso il rinvio all’interlocuzione procedimentale intercorsa, e tale rinvio è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale. Quanto alle argomentazioni contenute nella memoria tardiva, il Tribunale rileva che, oltre a essere inutilizzabili, esse sarebbero comunque inammissibili, perché costituiscono censure nuove rispetto alle doglianze del ricorso introduttivo e non sono state formalizzate nella forma dei motivi aggiunti. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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