Morosità incolpevole e accesso ai servizi abitativi transitori (Cons. Stato n. 6554 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La morosità incolpevole, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 14.05.2014, ricorre solo quando la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare costituisce la causa sopravvenuta dell’impossibilità di pagare il canone locativo. La situazione di difficoltà economica deve quindi insorgere in un momento successivo rispetto agli eventi che l’hanno determinata. I Servizi Abitativi Transitori di cui all’art. 23, comma 13, L.R. Lombardia n. 16/2016 costituiscono un istituto di carattere eccezionale e temporaneo, utilizzabile solo in presenza di una situazione abitativa emergenziale sopravvenuta e improvvisa. L’assegnazione, avvenendo in deroga alla graduatoria ordinaria dei servizi abitativi pubblici, richiede l’accertamento rigoroso e inequivoco dei presupposti. Non integra la morosità incolpevole la condizione di un nucleo che abbia fruito di istituti assistenziali e il cui licenziamento sia intervenuto dopo l’inizio della morosità.

Il Fatto

Il ricorrente presentava domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, dichiarando di appartenere alla categoria dei nuclei familiari costretti a rilasciare l’alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole. L’Amministrazione respingeva la richiesta per la mancanza di un requisito in capo a una figlia minore, non in possesso di permesso di soggiorno valido alla data della domanda. Il TAR Lombardia, in sede cautelare, accoglieva l’istanza di riesame, rilevando che il minore segue la condizione giuridica del genitore convivente e che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

All’esito del riesame, il Comune respingeva nuovamente l’istanza. La domanda di riconoscimento dello stato di morosità incolpevole era stata presentata dal ricorrente, ma la titolare del contratto di locazione era la coniuge, la quale aveva già proposto analoga istanza, respinta con provvedimento non impugnato. La causa di morosità dichiarata, inoltre, era successiva all’insorgenza della stessa. Il primo giudice dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva i motivi aggiunti, escludendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e la sussistenza della morosità incolpevole. Proponeva appello il ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame, ribadendo la lettura restrittiva del requisito. Richiamando l’art. 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 14.05.2014, i giudici ricordano che la morosità incolpevole consiste nella sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare nel suo complesso.

Da tale definizione discende una regola temporale precisa: la situazione di difficoltà economica deve insorgere dopo gli eventi che l’hanno causata. Solo così si evita che accedano ai benefici soggetti che hanno tenuto comportamenti non corretti. Il TAR ha ricostruito il quadro cronologico in modo compiuto, attingendo all’atto di intimazione dello sfratto e all’ordinanza di rilascio.

Il canone, originariamente di 900,00 euro mensili, era stato ridotto a 700,00 euro dall’1.7.2020 per l’emergenza pandemica, ma non era stato pagato a partire dal marzo 2020. L’inizio della morosità va dunque collocato in quel periodo, e non nel dicembre 2021 come dichiarato dal ricorrente. Il licenziamento dell’appellante risale al 7.4.2022 ed è quindi successivo all’insorgenza della morosità.

Quanto alla posizione della coniuge, l’estratto conto previdenziale attesta che la stessa ha fruito delle tutele legate alla maternità dal 29.3.2018 al 19.9.2018 in costanza di rapporto lavorativo, ha poi ripreso l’attività ed ha percepito la Naspi per complessivi 20.969,98 euro, tornando successivamente al lavoro. Gli istituti assistenziali hanno consentito al nucleo di far fronte alle esigenze quotidiane. La contraddittorietà delle dichiarazioni rese nel procedimento non può essere ridotta a mera inesattezza compilativa.

Il Collegio qualifica i Servizi Abitativi Transitori come istituto eccezionale, non sovrapponibile al servizio abitativo pubblico ordinario: l’emergenza abitativa deve essere sopravvenuta e improvvisa, mentre le esigenze ordinarie vanno soddisfatte tramite i servizi abitativi pubblici. L’assegnazione in deroga alla graduatoria impone un accertamento rigoroso. La sentenza di prime cure è pertanto confermata, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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