Porto di pistola per difesa personale (TAR Lazio n. 611 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio o rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, l’ordinamento non configura un diritto soggettivo, e il provvedimento del Prefetto è sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti. Il dimostrato bisogno di cui all’art. 42 del R.D. n. 773/1931 postula una valutazione attuale, da rinnovare a ogni scadenza del titolo, senza che i precedenti provvedimenti favorevoli possano generare legittimo affidamento. Tuttavia, l’amministrazione è tenuta a valutare la situazione personale del richiedente accuratamente e in contraddittorio: è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego che ometta di approfondire gli elementi concreti allegati dall’interessato a sostegno del bisogno di autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente, medico odontoiatra, presentava istanza alla locale Prefettura per ottenere il rinnovo della propria licenza di porto di pistola per difesa personale. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l’amministrazione respingeva la domanda.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 nonché l’eccesso di potere. Egli contestava la motivazione di mero stile fondata sulla movimentazione di contanti di modesta entità e sull’assenza di denunce, evidenziando di dover trasportare manufatti protesici in lega preziosa e costose attrezzature per la chirurgia orale, e di essere titolare del titolo sin dal 2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale secondo cui l’ordinamento non configura un diritto a detenere o portare armi. La licenza rappresenta una deroga al normale divieto e postula una valutazione di affidabilità rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione. La relativa motivazione è censurabile, come da costante giurisprudenza, solo se del tutto mancante o manifestamente illogica.
Con specifico riferimento al titolo, il Collegio richiama l’art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che rimette all’Autorità di pubblica sicurezza la valutazione dei casi in cui accordare l’uso di armi per difesa personale, ancorandola a un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo. Il rilascio o il rinnovo ha carattere doppiamente eccezionale, perché interseca il principio per cui l’autotutela è consentita soltanto nei casi di estrema necessità, qualora ogni altra via sia preclusa.
Ne deriva che il provvedimento è sindacabile soltanto sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti. La valutazione non può essere influenzata dai precedenti provvedimenti favorevoli, inidonei a generare legittimo affidamento, poiché a ogni rinnovo è indispensabile ripetere l’accertamento in ordine all’attualità della necessità di circolare armati.
Nel caso concreto, però, l’amministrazione non ha valutato accuratamente e in contraddittorio la situazione personale del ricorrente. Essa ha ritenuto che la diffusione degli strumenti alternativi al contante avesse ridotto l’uso del denaro, escludendo un pericolo concreto e attuale. Ha però omesso di considerare che il ricorrente aveva evidenziato di dover trasportare strumenti di lavoro di ingente valore e manufatti protesici in lega preziosa: elementi che avrebbero dovuto essere approfonditi in sede istruttoria.
Il ricorso è quindi accolto per il ravvisato difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento impugnato è annullato, con obbligo per l’amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e di concluderlo con provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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