Ammonimento del questore per atti persecutori: sufficienza degli indizi e sindacato limitato (TAR Lazio n. 615 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore previsto dall’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38, costituisce misura di prevenzione volta a dissuadere la commissione del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Ai fini della sua adozione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito, essendo sufficiente un quadro istruttorio di natura indiziaria e probabilistica, espressivo della logica dimostrativa propria del diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione dell’amministrazione non accerta responsabilità, ma formula un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò limitato ai casi di evidente carenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza o sproporzione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore lo ha ammonito ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a desistere da ogni azione persecutoria nei confronti della controinteressata, dipendente di un istituto bancario. L’istanza era stata avanzata dalla stessa persona offesa prima della proposizione della querela.
Respinta l’istanza cautelare in sede camerale, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe dimostrato il grave stato d’ansia e di paura della richiedente, che la comunicazione di avvio non avrebbe indicato il termine di conclusione del procedimento e che la mancata querela sarebbe indice della risoluzione della criticità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina vigente ratione temporis. L’art. 8 d.l. n. 11/2009 consente alla persona offesa di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e di chiedere al questore l’ammonimento dell’autore della condotta, fino a quando non sia proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Il questore, assunte le informazioni necessarie, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto e redige processo verbale.
Secondo il costante orientamento richiamato, l’ammonimento svolge una funzione avanzata di prevenzione. Non richiede la piena prova dei fatti, ma un quadro indiziario da cui emergano eventi idonei a recare vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, all’integrità della persona. La logica dimostrativa è di tipo probabilistico, coerente con il diritto amministrativo della prevenzione. Il superamento della soglia di rispetto della libertà e dignità altrui giustifica l’intervento legislativo.
Il giudizio amministrativo non accerta responsabilità, ma previene la commissione di reati mediante una valutazione prognostica sulla sussistenza di un mero pericolo. Da qui la conclusione, costantemente ribadita, che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di evidente carenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento si fonda su ripetute telefonate e accessi del ricorrente nei luoghi di lavoro della proponente, sull’attesa nel parcheggio e su e-mail contenenti espressioni di attrazione. Tali condotte hanno intimorito la richiedente, costretta a uscire solo se accompagnata e a trasferire la sede lavorativa, dove il ricorrente si è comunque presentato. Le difese del ricorrente sono generiche e la sua stessa condotta dimostra la consapevolezza degli effetti molesti.
La mancata proposizione della querela non è decisiva: dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 si desume solo la volontà della controinteressata di tentare una soluzione preventiva, riservandosi il ricorso alla tutela penale in caso di insuccesso. La mancata indicazione del termine di conclusione nella comunicazione di avvio integra una mera irregolarità, inidonea a inficiare la validità dell’atto. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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