Visto di ingresso per studio: diniego legittimo se il percorso è incoerente (TAR Lazio n. 14778 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti relativi ai visti di ingresso non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998 esclude espressamente il preavviso di rigetto per tali procedimenti. Il diniego di visto fondato su plurime ragioni autonome e indipendenti è atto plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni addotte per sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale. In materia di visto per motivi di studio, la valutazione dell’amministrazione sulla coerenza del percorso formativo pregresso rispetto al corso prescelto in Italia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo che emerga un profilo di manifesta irragionevolezza o di eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, di nazionalità libanese, presenta domanda di pre-iscrizione a un corso universitario in “gestione delle crisi e delle emergenze sanitarie”, organizzato da un ateneo italiano per l’anno accademico 2025-2026. L’Ambasciata d’Italia a Beirut respinge la richiesta di visto di ingresso per motivi di studio con provvedimento del 04.08.2025, fondato su tre ragioni: insufficienza della documentazione socio-economica familiare, mancata conferma dell’ammissione al corso e assenza di continuità tra il percorso di studi svolto nel Paese di origine e quello prescelto in Italia.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo in via preliminare la violazione del contraddittorio procedimentale per mancato invio del preavviso di rigetto e, nel merito, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. La domanda cautelare è respinta. All’udienza del 14 luglio 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il gravame. Sul primo motivo osserva che il profilo di diritto è assorbito dal dato normativo: l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, stabilisce che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. La doglianza è inoltre infondata in fatto, poiché risulta documentato che l’amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto con nota del 25 luglio 2025, recante in calce la sottoscrizione del ricorrente, invitandolo a presentare osservazioni.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che il diniego è un provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni indipendenti e autonome. Ne deriva che l’accertamento della legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, con assorbimento delle altre censure.
Il Collegio ritiene del tutto legittima, e sufficiente, la motivazione relativa all’incoerenza del percorso di studi: la laurea in Graphic Design conseguita nel 2020 rispetto al corso in “Disaster and Health Crisis Management”. A ciò si aggiunge che dell’ammissione al corso è stata prodotta soltanto una domanda di pre-immatricolazione, priva della necessaria conferma, né in sede procedimentale né in sede processuale.
La conclusione dell’Amministrazione è frutto di un’accurata istruttoria. Il ricorrente era stato convocato in Ambasciata il 1° agosto 2025 per un’intervista volta a chiarire le ragioni del cambio di direzione di studi a cinque anni dalla laurea. Le risposte fornite al questionario somministrato in lingua inglese non hanno offerto alcun elemento utile a superare il motivo ostativo, ingenerando anzi la convinzione che l’interessato non avesse reale intenzione di seguire un corso del quale non conosceva i contenuti.
La valutazione amministrativa risulta pertanto scevra da manifesta irragionevolezza o eccesso di potere e non è scalfita dalle argomentazioni del ricorso, giudicate generiche e assertive. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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