La decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 preclude l’accertamento incidenter tantum della cancellazione dagli elenchi agricoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4474 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola, il giudizio promosso dal lavoratore avverso la pretesa restitutoria dell’INPS non verte sulla legittimità degli atti amministrativi, ma si configura come giudizio sul rapporto, avente ad oggetto il diritto a percepire la prestazione contestata. L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione, sicché la domanda di accertamento negativo dell’indebito è inammissibile quando sia decorso il termine perentorio di decadenza di 120 giorni previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7/1970 per l’impugnazione del provvedimento definitivo di cancellazione o di variazione degli elenchi. Tale termine decorre dalla definitività del provvedimento, la quale può formarsi anche per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, senza che la tardiva proposizione del ricorso amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 valga a rimuovere la decadenza. Non è configurabile, infine, un’autonoma azione di accertamento del diritto alla prestazione che consenta di contestare incidenter tantum l’illegittimità del provvedimento di cancellazione oltre il termine decadenziale.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’INPS chiedendo, previo accertamento della legittimità e correttezza degli elenchi nominativi ex r.d. n. 1949/1940 precedenti alle comunicazioni di variazione, di dichiarare che nulla era dovuto a titolo di indebita percezione di disoccupazione agricola per gli anni dal 2014 al 2018 e di condannare l’Istituto alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more.
Il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento del gravame dell’INPS, l’aveva dichiarata inammissibile, ritenendo la parte decaduta per il decorso del termine di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/1970, atteso che le note di variazione erano state ricevute il 20 luglio 2022, il ricorso amministrativo era stato presentato il 6 ottobre 2022 e quello giurisdizionale solo il 27 marzo 2023. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi incentrati sulla violazione dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970. Ha preliminarmente chiarito che la definitività del provvedimento amministrativo, dalla quale decorre il termine decadenziale di 120 giorni, può formarsi anche per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato. Il termine, infatti, ha natura pubblicistica e non è condizionabile dal comportamento delle parti, sicché la tardiva presentazione del ricorso amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 non vale a spostare in avanti il dies a quo né a determinare alcuna rimessione in termini.
La S.C. ha quindi ribadito che l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, in ragione dell’obiettiva difficoltà di rilevamento dell’effettività della prestazione nel settore agricolo. La conseguenza è che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza dell’iscrizione, previa impugnazione del provvedimento di esclusione nel termine decadenziale, e che non è configurabile un’autonoma azione di accertamento del diritto che renda irrilevante l’impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell’Istituto.
Quanto al primo e al quinto motivo, concernenti rispettivamente l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e la domanda subordinata di risarcimento danni, la Corte ha precisato che l’omissione ascritta alla Corte territoriale riguardava non la domanda in sé ma una circostanza fattuale, e che il ricorrente non aveva allegato di aver riproposto in appello la domanda risarcitoria, essendo a tal fine insufficiente un generico richiamo alle difese del precedente grado. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.