Pensione agricola: niente salario medio convenzionale dopo il 2006 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13837 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamenti pensionistici per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale di cui all’art. 28 d.P.R. n. 488/1968 deve ritenersi definitivamente superato a partire dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 81/2006, che ha introdotto il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La perdurante applicazione del salario convenzionale è limitata ai soli soggetti per i quali non sia individuabile un salario contrattuale, quali compartecipanti familiari, piccoli coloni e iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Le successive norme di interpretazione autentica non determinano alcuna reviviscenza del criterio previgente, avendo valenza retrospettiva e finalità deflattiva del contenzioso.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente agricola a tempo determinato, proponeva domanda per ottenere la riliquidazione della propria pensione, chiedendo che fosse computata in base retributiva il salario medio convenzionale nella misura “sterilizzata” sin dal 1995.
La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo che, a partire dal 2006, la base retributiva fosse individuata dal legislatore non più nel salario convenzionale ma nella retribuzione prevista dai contratti collettivi. Avverso tale decisione, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi, cui resisteva l’INPS con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, vertendo entrambi sulla medesima questione relativa alla sopravvivenza o meno del criterio del salario medio convenzionale dopo il 2006.
Richiamato il consolidato orientamento di legittimità (tra le altre, Cass. n. 40400/2021, Cass. n. 35544/2022, Cass. n. 4205/2023), la Corte ha ribadito che il criterio del salario medio convenzionale è stato definitivamente superato dall’art. 1, commi 4 e 5, d.l. n. 2/2006, che ha introdotto per gli operai agricoli a tempo determinato il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Il legislatore non ha più condizionato l’entrata in vigore del nuovo criterio al superamento del salario medio convenzionale da parte del salario contrattuale.
Quanto all’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006, la Cassazione ha precisato che tale disposizione, richiamando l’art. 8 l. n. 334/1968, costituisce una norma di interpretazione autentica del d.l. n. 2/2006, funzionale a identificare i soggetti ai quali continua ad applicarsi il salario medio convenzionale in mancanza di un salario contrattuale: compartecipanti familiari, piccoli coloni e iscritti alla speciale gestione INPS di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Con riguardo alla normativa di interpretazione autentica dell’art. 2, commi 5 e 153, l. n. 191/2009, la Corte ha escluso che essa possa condurre a diverse conclusioni. Trattandosi di norma con valenza retrospettiva, finalizzata a dirimere le controversie pendenti sul criterio del salario convenzionale richiamato dalle disposizioni risalenti, nessun argomento può trarsi a favore di una sua reviviscenza.
Tale orientamento, sebbene dettato in materia di indennità di disoccupazione agricola, è stato ritenuto applicabile anche alla domanda di riliquidazione della pensione, essendo identica la questione di diritto sottesa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con esenzione dalle spese di lite in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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