Responsabilità da cose in custodia e condotta colposa della vittima (Cass. civ. Sez. III n. 6459 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha matrice oggettiva ma non presunta: il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento, non essendo sufficiente la mera coincidenza spaziale tra il sinistro e la res. Il caso fortuito, quand’anche integrato dalla condotta del danneggiato, esclude il rapporto causale quando si atteggia a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, degradando il ruolo della cosa in custodia a mera occasione del danno. La condotta imprudente della vittima va valutata secondo un criterio di regolarità causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela desumibile dall’art. 2 Cost., e rileva anche d’ufficio ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decesso di un appuntato dei carabinieri, avvenuto nel 2005 all’interno di una stazione dell’Arma per la deflagrazione di una bomba a mano. Il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore della madre e delle due figlie della vittima, ravvisando la fattispecie dell’art. 2051 cod. civ. e ritenendo il ministero responsabile, a tale titolo, dell’evento.
La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, ha riformato la decisione di primo grado, escludendo la relazione di custodia in capo alla pubblica amministrazione e ravvisando nel comportamento della vittima il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico. Le congiunte hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale fondato la decisione su circostanze mai acquisite al materiale istruttorio, in particolare l’introduzione dell’ordigno in caserma da parte della vittima. La Corte ha respinto la censura rilevando che si tratta di un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, con cui il giudice del merito ha escluso che terzi, commilitoni o vigili urbani avessero introdotto la bomba.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, contestavano l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e degli artt. 1227 e 2051 cod. civ.. La sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome: l’esclusione di una relazione di custodia in capo alla pubblica amministrazione e l’esclusione della responsabilità per avere la condotta della vittima integrato gli estremi del caso fortuito. La Corte ha richiamato il principio, ormai ius receptum, secondo cui l’impugnazione di una decisione basata su una pluralità di ragioni convergenti o alternative deve investire utilmente tutte le rationes, altrimenti la pronuncia resta ferma sul profilo non censurato (Cass. n. 5102 del 2024).
Nel merito, la Corte ha ribadito che la responsabilità per cose in custodia, pur avendo matrice oggettiva, non è presunta. Richiamando le Sezioni Unite n. 20943 del 2022, ha precisato che è l’attore a dover dimostrare il nesso di causalità tra cosa e danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il nesso di derivazione causale non può ritenersi provato per la sola coincidenza del sinistro con la cosa custodita nello stesso contesto (Cass. n. 35991 del 2023).
La Corte ha confermato la conclusione del giudice d’appello secondo cui la condotta della vittima, che non aveva segnalato la presenza dell’ordigno e lo aveva maneggiato, ha assunto il rango di causa sopravvenuta con efficacia causale esclusiva, facendo venire meno il nesso eziologico con la res. Il fatto rimasto ignoto sulle modalità di possesso dell’ordigno è stato distinto dalla causa del danno. Il comportamento imprudente, valutato secondo il criterio della regolarità causale e il principio di solidarietà, elide il nesso causale e degrada la cosa in custodia a mera occasione del danno (Cass. n. 2376 del 2024).
Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione del contrastante esito delle due fasi di merito.
Nota della Redazione
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