Posti letto per attività ricettiva e calcolo dei parcheggi privati (TAR Trentino-Alto Adige n. 11 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli indici di parcheggio privato per gli esercizi ricettivi fissati dall’art. 7 del D.P.P. n. 17/2020 costituiscono una disciplina transitoria rigida, da interpretare in senso strettamente letterale e restrittivo. Il criterio “1 posto auto ogni 4 posti letto + 20% per il personale” va applicato secondo la sua struttura matematica, valorizzando i valori frazionari e operando l’arrotondamento una sola volta all’esito del calcolo complessivo, non nei passaggi intermedi. È illegittima la pretesa di computare un posto auto intero per il personale a prescindere dalla quota percentuale, così da imporre due posti auto minimi per qualsiasi attività ricettiva. I posti auto realizzati in base all’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, anteriormente alla riforma del 1989, sono gravati da un vincolo pubblicistico di destinazione a servizio della costruzione e non da un vincolo pertinenziale tra singolo posto e singola unità immobiliare; i rapporti interni tra condomini sono rimessi agli accordi privati.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha chiesto al Comune l’assegnazione di nove posti letto per l’esercizio dell’attività ricettiva di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie in due unità immobiliari site nello stesso edificio condominiale. Le unità, ricevute in comodato, dispongono ciascuna di un posto auto e la ricorrente ha documentato la disponibilità di un terzo posto auto in forza di un ulteriore contratto di comodato stipulato con un altro condomino.

Il Comune ha assegnato solo quattro posti letto, negando gli altri cinque per asserita mancanza dei posti macchina aggiuntivi. Ha poi confermato il diniego con un successivo provvedimento, che ha qualificato il posto auto in comodato come pertinenza non cedibile dell’appartamento del comodante e ha ritenuto non contiguo un ulteriore posto auto. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, anche con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la domanda di accertamento proposta in via subordinata, diretta a ottenere dal giudice la determinazione del numero di posti letto spettanti. La posizione azionata ha natura di interesse legittimo pretensivo, a fronte del quale il Comune conserva poteri discrezionali: manca dunque il presupposto per una pronuncia di mero accertamento, non prevista dal legislatore per tale posizione soggettiva.

Nel merito, il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo. Il tenore letterale dell’art. 7 del D.P.P. n. 17/2020 prevede una maggiorazione percentuale e non un posto auto per il personale, né soglie minime o arrotondamenti intermedi. La lettura comunale, che ha computato un posto auto intero per il personale e ha ritenuto non promiscuamente utilizzabile un medesimo posto da ospiti e personale, imporrebbe due posti auto minimi anche per un solo posto letto e condurrebbe a equiparare situazioni eterogenee, con esito sproporzionato e irragionevole.

Applicando la norma secondo la sua struttura matematica, nove posti letto richiedono nove quarti, pari a 2,25, cui si somma il 20% per il personale, 0,45, per un totale di 2,70, arrotondato a tre posti auto. L’arrotondamento, pur non previsto espressamente, corrisponde alla ratio di uno standard minimo e va operato una sola volta alla fine del calcolo, mai nei passaggi intermedi. La cornice dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, orientata alla limitazione dei parcheggi privati in funzione dell’accessibilità e della mobilità sostenibile, conferma la lettura restrittiva della tabella transitoria.

Il Collegio accoglie anche i motivi aggiunti. Il vincolo introdotto dall’art. 39 del D.P.G.P. n. 20/1970, corrispondente al testo originario dell’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, è qualificato come pubblicistico e riguarda la destinazione d’uso degli spazi a servizio della costruzione, non l’assegnazione a singole unità. I parcheggi restano disponibili e alienabili e il loro uso spetta ai residenti nell’edificio; i rapporti tra condomini sono rimessi agli accordi privati, come il comodato in contestazione. Quanto al posto auto non contiguo, il Comune ha travisato la documentazione: esso non è offerto a servizio dell’attività ricettiva, ma è il posto utilizzato dal comodante, e non doveva essere valutato. Resta infine illegittimo il silenzio sulla richiesta di due posti auto pubblici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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