Rinuncia implicita all’interesse alla proroga delle concessioni demaniali marittime per sopravvenienze legislative (TAR Sardegna n. 145 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza circa il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., non residuando in capo al Collegio alcun potere di decidere nel merito. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, intervenuta nelle more del giudizio, può integrare il presupposto di una declaratoria in rito, purché sussista la manifestazione di volontà della parte di non coltivare ulteriormente la controversia. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate in ragione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune all’istanza di estensione della durata della concessione demaniale marittima di cui era titolare, nonché la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione, nel non accogliere le richieste di proroga, aveva stabilito il termine di validità dei titoli concessori al 31 dicembre 2021, preannunciando l’espletamento di procedure concorsuali per la successiva assegnazione.
Avverso tali atti la società proponeva ricorso, deducendone l’illegittimità. Si costituivano in giudizio il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contestando la fondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che il Comune resistente, con le memorie depositate nel corso del giudizio, aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso in ragione delle sopravvenienze legislative e dei recenti arresti giurisprudenziali in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime.
All’udienza di discussione, la parte ricorrente ha espressamente riconosciuto il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso. A fronte di tale dichiarazione, il Tribunale ha ritenuto di doversi conformare, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina appunto l’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse.
Il giudice amministrativo ha quindi valorizzato la manifestazione di volontà della parte ricorrente, la quale, preso atto delle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento e dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, ha optato per non coltivare ulteriormente la controversia. Tale evenienza ha reso superfluo ogni esame nel merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, giustificandola con riferimento all’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale che ha condotto alla definizione in rito del giudizio, circostanza ritenuta idonea a integrare le giuste ragioni per derogare al principio della soccombenza. La pronuncia si caratterizza, pertanto, per l’assenza di qualsiasi statuizione sul thema decidendum sostanziale, limitandosi a registrare l’esito del processo.
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Nota della Redazione
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